Non ha diritto all'assegno l'ex moglie che convive con un “amico”
20 Marzo 2017
Il caso. Il Tribunale di Rimini ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra due coniugi rigettando la domanda di attribuzione di assegno divorzile presentata dalla moglie in quanto la stessa conviveva con un nuovo compagno. Avverso tale provvedimento la donna ha adito la Corte d'appello di Bologna che, rilevando unicamente la prova della coabitazione ma non di una stabile convivenza caratterizzata da comunione spirituale e materiale tra l'appellante e il compagno, ha disposto in capo all'ex marito l'obbligo di corrisponderle l'assegno divorzile. Il soccombente ha, quindi, presentato ricorso per cassazione.
Il trasferimento a casa dell'“amico” comporta la perdita del mantenimento. I Giudici di legittimità accolgono il ricorso considerando che l'ex moglie del ricorrente ha espressamente ammesso, in sede di merito, di aver lasciato l'abitazione coniugale per stabilirsi nella casa del nuovo compagno con il quale intrattiene da tempo «un'affettuosa amicizia», poi consolidatasi, oltre che di contribuire al nuovo «menage familiare» versando alla madre di lui, proprietaria dell'appartamento, una somma mensile. Appare, pertanto, del tutto illogica l'affermazione del Giudice a quo secondo cui «il trasferimento costituirebbe prova di una mera coabitazione e non anche di una convivenza more uxorio» in quanto, nella fattispecie in esame, non è chiaro quali elementi abbiano una rilevanza tale da consentire una netta distinzione tra le due situazioni né si potrebbe porre a carico dell'ex marito l'onere di dimostrare il grado di intimità intercorrente tra l'ex moglie e il nuovo compagno. |