Niente mantenimento per la figlia maggiorenne che lascia un lavoro a tempo indeterminato
17 Marzo 2017
La Cassazione si è pronunciata in merito alla revoca dell'obbligo di mantenimento mensile posto a carico di un padre in favore della figlia maggiorenne che aveva rinunciato a un lavoro a tempo indeterminato per un altro a tempo determinato. Nella sentenza impugnata, la Corte d'appello di Firenze aveva rilevato che già solo l'età della figlia era elemento sufficiente ad escludere ogni ipotesi di mantenimento, nonostante gli asseriti problemi psichici peraltro non provati e irrilevanti ai fini della corresponsione dell'assegno.
La Suprema Corte ritiene che, in ogni caso, l'argomentazione seguita dalla Corte territoriale sia in linea con il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. 9 maggio 2013, n. 11020) secondo cui «una volta raggiunta la capacità lavorativa e, quindi, l'indipendenza economica, la successiva perdita dell'occupazione non comporta nessuna reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento» (Cass. 28 gennaio 2008, n. 1761; Cass. 2 dicembre 2005, n. 26259). Il ricorso viene, quindi, respinto. |