Separazione: si applica il criterio del tenore di vita per determinare il mantenimento del coniuge
17 Maggio 2017
La Cassazione, nella sentenza n. 12196/2017, ha evidenziato che vi è una profonda differenza tra il dovere di assistenza materiale fra coniugi nell'ambito di una separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. solidarietà post coniugale nel divorzio. Nel primo caso, infatti, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi solo una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione mentre permangono gli aspetti di natura patrimoniale, in particolare nell'ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa, «pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione».
Secondo la Suprema Corte, i doveri di assistenza materiale trovano, di regola, attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Secondo il consolidato orientamento dei Giudici di legittimità, con l'espressione «redditi adeguati», infatti, l'art. 156 c.c. ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass. 24 aprile 2007, n. 9915) essendo richiesta, qualora non ricorra la condizione ostativa dell'addebito della separazione, un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno gli consentano di conservare o meno tale tenore di vita.
Altrettanto, continua la Cassazione, non può affermarsi in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell'assegno di divorzio anche alla luce della recente sentenza n. 11504/2017 (v. A. Figone, Scompare il riferimento al tenore di vita nella determinazione dell'assegno divorzile, in ilFamiliarista.it). |