La Procura di Milano aggiorna le linee guida in materia di negoziazione assistita alla legge sul c.d. “divorzio breve”.

Redazione Scientifica
17 Giugno 2015

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha aggiornato con riferimento alla l. n. 55/2015, le linee guida precedentemente dettate in materia di convenzione di negoziazione assistita.

La Procura di Milano ha aggiornato le linee guida in materia di negoziazione assistita con riferimento, tra gli altri, alla l. n. 55/2015. Queste le principali novità.

Data e termini per la consegna

L'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ex art. 6 l. n. 162/2014, sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte, deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica competente entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data certificata di conclusione dello stesso.

Tale termine deve essere rispettato sia per le negoziazioni genitoriali (ovverosia per quelle che riguardano coppie con figli minorenni, maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap, che necessitano dell'autorizzazione del PM) sia per quelle coniugali (tutte le altre coppie, per le quali il PM concede o meno il semplice nulla osta).

Ancorchè non espressamente precisato dalle linee guida, sembra potersi desumere che, secondo la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, i termini per la presentazione del divorzio (“abbreviati” in ragione della l. n. 55/2015) decorrano dalla data certificata dagli Avvocati e non dalla data del rilascio dell'autorizzazione o del “nulla osta”.

Mancato rispetto del termine di 10 giorni

Il mancato rispetto del termine comporta l'irricevibilità dell'atto, con la conseguente necessità per le parti di presentarne uno nuovo. In ragione degli effetti che la legge fa discendere dalla certificazione della data da parte degli Avvocati l'eventuale mutamento della stessa, successivo (mediante interlineatura e/o sbianchettamento) se non approvato espressamente dalle parti (presumibilmente tramite postilla oppure sottoscrizione specifica delle parti) comporterà ugualmente il rigetto dell'accordo (presumibilmente non sotto il profilo della mancata autorizzazione o del diniego del nulla osta ma sotto quello diverso dell'irricevibilità).

Condizioni e adempimenti dell'avvocato

Come previsto dalla l. n. 162/2014, nell'accordo, gli avvocati devono dare espressamente atto di aver tentato la conciliazione fra le parti e «di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare» nonché, qualora vi siano figli minori, di averle informate dell'importanza per costoro di «trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori». È inoltre necessario che gli avvocati certifichino ex art. 5 comma 2 l. n. 162/2014, l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Documentazione e ufficio di presentazione

L'accordo deve essere corredato da una serie di documenti (allegato n. 1) e da una scheda di sintesi (allegato n. 2), allegati al momento del deposito e l'originale deve essere consegnato da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto l'atto stesso o da un suo delegato alla Segreteria del PM o, in caso di assenza o impedimento, alla Segreteria degli Affari Civili.

Rilascio provvedimento PM

«Il PM provvederà a rilasciare il nulla osta o ad autorizzare l'accordo, di regola, entro 3 giorni lavorativi, salvo imprevisti» e almeno uno degli avvocati che hanno sottoscritto l'atto o un loro delegato dovrà preoccuparsi di ritirare copia autenticata dell'accordo.

Originale dell'accordo

L'originale dell'accordo autorizzato (o per il quale sia stato concesso il nulla osta) viene trattenuto dall'Ufficio (in attesa di risposta ad apposito quesito che sarà posto al Ministero di Giustizia).

Termini per la tramissione dell'accordo

Anche in considerazione di quanto chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 6/2015, la copia dell'accordo deve essere trasmessa all'Ufficiale di Stato civile da parte anche di un solo Avvocato, entro il termine di 10 giorni decorrente dalla data di consegna della copia autentica dell'accordo rilasciata dall'Ufficio del Procuratore della Repubblica.

Contributo unificato e imposta di bollo

Per le procedure ex art. 6 l. n. 162/2014 non è dovuto il pagamento del contributo unificato (circolare Ministero di Giustizia 13 marzo 2015) nè l'imposta di bollo, ma solo il diritto di certificazione di 3,68 € (circolare Dirigente della Procura della Repubblica di Milano).

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