Disconoscimento di paternità: il revirement della Cassazione
18 Agosto 2016
La Suprema Corte, in una recente sentenza, ha effettuato un parziale mutamento di indirizzo, quanto al regime dei termini per il disconoscimento di paternità, affermando che, - ai fini del rispetto del termine annuale di decadenza dall'esercizio dell'azione - il ricorrente può avvalersi anche della mancata contestazione del momento della conoscenza dell'adulterio, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di rilevare d'ufficio l'eventuale decadenza.
Nella vicenda all'esame della Corte, un uomo aveva chiesto il disconoscimento di paternità, deducendo, ma non provando, due circostanze: di avere appreso la confessione della relazione extra coniugale della moglie e di avere ricevuto le analisi genetiche, da cui risultava la non paternità della figlia, in data 8 novembre 2011. L'atto di citazione era stato notificato il 16 luglio 2012. Sia il tribunale sia la Corte d'appello avevano constatato la tardività dell'azione, non avendo l'attore dimostrato di averla intrapresa entro un anno dalla scoperta dell'adulterio della moglie.
La Suprema Corte, pur ribadendo il principio per cui si applica anche ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della riforma (d. lgs. 154/2013) la regola posta dall'art. 244, comma 2, c.c. novellato, come pure che è onere dell'attore provare il momento in cui sia venuto a conoscenza dell'adulterio, ha dato una particolare rilevanza al principio di non contestazione, pur in presenza di diritto indispondibili quali quelli relativi allo status.
Tale ragionamento ha indotto la Corte a disattendere un precedente orientamento per cui l'attore deve dare la prova che l'azione è stata promossa entro il termine, senza che alcun rilievo possa avere in proposito la circostanza che nessuna parte abbia eccepito il decorso dello stesso.
Secondo la Suprema Corte, il principio di non contestazione rileva in maniera più attenuata nell'ambito delle questioni rilevabili d'ufficio, come nel presente caso, concernente l'eventuale inammissibilità dell'azione di disconoscimento del figlio, in relazione al momento della conoscenza dell'adulterio il giudice può comunque rilevare d'ufficio un eventuale anteriore termine di decorrenza, il quale renda l'azione inammissibile; mentre, in mancanza di altri elementi, acquisiti al processo, che palesino detta decadenza, egli dovrà tenere in conto gli effetti della non contestazione dei fatti da parte dei contenuti.
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