La mediazione può essere prescritta dal Giudice anche per le controversie familiari
17 Dicembre 2015
La questione. Una donna citava in giudizio l'ex coniuge affinché fosse accertato il suo diritto ad una quota, pari al 40 %, del trattamento di fine rapporto lavorativo liquidato all'ex marito. Nel giudizio si costituiva anche l'uomo eccependo la compensazione della posta creditoria spettante all'attrice con contro credito del convenuto.
Mediazione ex officio applicabile alle controversie familiari. La controversia sottoposta al giudice riguarda una pluralità di questioni giuridiche. Innanzitutto, sussiste un contrasto giurisprudenziale circa la compensazione legale di due debiti quando uno di questi non sia sorretto da un titolo definitivo. Dopodiché, è necessario accertare se nel computo della quota di TFR, ex art. 12 bis l. n. 898/1970, rientri anche il c.d. incentivo all'esodo. Ciò premesso, il giudice ha accertato che le parti in causa sono state legate da matrimonio e che dunque l'attuale lite potrebbe risvegliare una conflittualità mai placata tra i due. In casi come questi, molto spesso, il Tribunale, ha disposto un percorso di mediazione civile, in quanto istituto applicabile, ad avviso dei giudici milanesi, anche alle controversie familiari in cui il diritto non sia indisponibile. La domanda della ricorrente ha ad oggetto un credito ed è pacifico che non si tratti di un diritto indisponibile. Pertanto, il Tribunale di Milano ha ritenuto opportuno invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione civile per la composizione amichevole della controversia. La c.d. mediazione ex officio può essere disposta dal giudice ai sensi della legge n. 98/2013, anche a prescindere dalla natura della controversia e per questo può ricadere anche sulla controversia in esame avente ad oggetto il recupero di un credito insoddisfatto. Inoltre, l'esperimento di tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |