Matrimonio omosessuale all’estero: è trascrivile in Italia dopo il cambiamento di sesso di uno dei coniugi
18 Gennaio 2016
Massima
Il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero dal cittadino italiano è trascrivibile nei registri dello stato civile italiano quando sia successivamente intervenuto il cambiamento del sesso del coniuge straniero secondo la legge straniera applicabile. Il caso
Tizio, cittadino italiano, contrae matrimonio con Caio, cittadino argentino, in Cordoba (Argentina) il 9 giugno 2011, secondo la legge nazionale argentina. Il 14 giugno 2012, Caio chiede e ottiene, ai sensi della legge argentina, la rettifica del sesso da maschile a femminile e il cambio del proprio nome. L'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, richiesto di procedere alla trascrizione dell'atto di matrimonio, rifiuta la trascrizione. Avverso tale rifiuto, i coniugi propongono ricorso al Tribunale ai sensi degli artt. 95 e 96 d.P.R. n. 396/2000, che viene rigettato dal Tribunale di Milano, con decreto 2 luglio 2014. Avverso tale decreto, i coniugi propongono reclamo alla Corte di Appello, che accoglie il ricorso e ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano la trascrizione dell'atto di matrimonio, con annotazione di rettificazione di sesso e di nome. La questione
La questione in esame è la seguente: il matrimonio contratto all'estero da un cittadino italiano con un cittadino straniero dello stesso sesso è trascrivibile in Italia qualora il cittadino straniero proceda successivamente al mutamento del proprio sesso e al cambio del nome secondo la propria legge nazionale? Le soluzioni giuridiche
Il Tribunale di Milano aveva ritenuto fondato il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di trascrivere il matrimonio contratto all'estero da un cittadino italiano con un cittadino straniero dello stesso sesso, che, successivamente alla celebrazione del matrimonio, aveva mutato il sesso e il nome. Secondo il Tribunale, l'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso non è trascrivibile, in quanto improduttivo di effetti giuridici nell'ordinamento italiano sulla base della vigente normativa: in particolare, essendo la registrazione della rettifica del sesso di uno dei coniugi avvenuta con procedimento solo amministrativo, successivamente alla celebrazione del matrimonio, l'atto di matrimonio di cui si chiedeva la trascrizione era da considerarsi un atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso, privo di efficacia nell'ordinamento italiano. La Corte di Appello di Milano ha, invece, ammesso la trascrivibilità di tale atto di matrimonio nei registri dello stato civile italiano, muovendo dalla considerazione che l'ordinamento giuridico italiano ammette la rettificazione di attribuzione di sesso e, ai sensi dell'art. 24 l. 31 maggio 1995 n. 218, il nome e il genere del coniuge straniero sono regolati dalla legge nazionale di questi, che, con riguardo all'Argentina, ammette la modifica anagrafica del genere sessuale e ne afferma la opponibilità ai terzi (legge argentina 26.743 del 23 maggio 2012). Sulla scorta di tali premesse, la Corte di Appello ha osservato che il cambio anagrafico dell'identità di genere di uno dei coniugi fa sì che - quantomeno dalla data di efficacia del cambio di sesso - il matrimonio dallo stesso contratto con il cittadino italiano debba essere considerato a tutti gli effetti, anche nell'ordinamento italiano, alla stregua di un matrimonio contratto fra persone di genere diverso, come tale conforme al paradigma eterosessuale, non contrario all'ordine pubblico, produttivo degli effetti giuridici propri del matrimonio e dunque trascrivibile nei registri dello stato civile italiano. In particolare, secondo la pronuncia in esame, la circostanza che uno dei coniugi all'epoca della celebrazione del matrimonio non avesse richiesto la rettifica anagrafica dell'identità di genere non è ostativa alla trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile italiano, in quanto, per un verso, tale rettifica poteva essere chiesta e ottenuta solo dopo l'entrata in vigore della legge argentina, avvenuta in epoca successiva alla celebrazione del matrimonio, per altro verso, la rettifica, una volta intervenuta, preclude la possibilità di far valere la passata identità anagrafica, pena la violazione del diritto al rispetto dell'identità della stessa. Osservazioni
La pronuncia in commento si inserisce nel più ampio dibattito sulla trascrivibilità nei registri dello stato civile italiano del matrimonio contratto all'estero fra persone dello stesso sesso. In un primo momento, la giurisprudenza aveva ritenuto che il matrimonio fra persone dello stesso sesso non fosse trascrivibile in quanto giuridicamente inesistente e comunque contrario all'ordine pubblico. Successivamente, la Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, n. 4184/2012) ha chiarito che, in base al disposto dell'art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 12 CEDU, nella nozione di matrimonio rientra anche il matrimonio tra persone dello stesso sesso, così superando la tesi della inesistenza giuridica del matrimonio. La Suprema Corte ha, tuttavia, escluso la sussistenza di un diritto delle persone dello stesso sesso a contrarre matrimonio riconosciuto dalla Costituzione e dallo stesso ordinamento sovranazionale, precisando che, sebbene l'unione omosessuale possa farsi rientrare nelle formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost., spetta tuttavia al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette. Tale principio è stato ribadito di recente dalla Corte di cassazione (Cass. civ., sez. I, 9 febbraio 2015, n. 2400), la quale ha spiegato che né le disposizioni dei trattati europei né l'esegesi dei principi costituzionali impongono al Parlamento di estendere il vincolo del matrimonio alle persone dello stesso sesso, alle quali va riconosciuto esclusivamente il diritto ad uno “statuto protettivo”, con diritti e doveri per i componenti delle coppie di fatto. In questo contesto, il Tribunale di Grosseto (decreto 3 aprile 2014) ha ritenuto che la citata pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, n. 4184/2012) offra elementi per escludere la contrarietà del matrimonio celebrato all'estero fra persone dello stesso sesso all'ordine pubblico (oltre che la sua inesistenza giuridica) e ne ha ammesso la trascrivibilità, in considerazione del fatto che la normativa sulla trascrizione degli atti di matrimonio celebrati all'estero (art. 18 d.P.R. n. 396/2000; art. 115 c.c.; artt. 27, 28, 65 l. 218/1995) non contiene alcun impedimento alla trascrizione di detto atto e la stessa in Italia ha natura solo certificativa e di pubblicità di un atto già valido di per sé, come è, appunto, l'atto di matrimonio di persone dello stesso sesso. |