Mantenimento a favore dei figli e prescrizione
18 Febbraio 2016
Nel caso in cui un genitore non versi ciò a cui è tenuto a titolo di mantenimento del figlio, opera ugualmente la prescrizione, visto che il mantenimento ha origine in un obbligo di legge? Trascorso il termine prescrizionale, il maggiore di età che non ha percepito nulla ha perduto il suo diritto?
Occorre distinguere tra figli minorenni e maggiorenni: a) sino al raggiungimento della maggiore età, l'assegno spetta solo al genitore convivente che agisce ex capite filiorum. Costui potrà agire per il riconoscimento di un assegno di mantenimento che ovviamente avrà effetti solo de futuro. Contemporaneamente il genitore che ha mantenuto da solo il figlio può agire, in via di regresso nei confronti dell'inadempiente, decorrendo l'obbligo di mantenimento sin dalla nascita (anche se il riconoscimento, spontaneo o per via giudiziaria, è successivo). Il termine prescrizionale per il pagamento degli assegni fissati dal Giudice è quinquennale; quello per la restituzione decennale; b) dopo il raggiungimento della maggiore età, sia il genitore convivente sia il figlio maggiorenne hanno legittimazione a richiedere la determinazione di un assegno di mantenimento (che vale sempre de futuro). I termini prescrizionali sono i medesimi indicati al punto che precede; a ciò deve aggiungersi che il figlio non mantenuto dal padre potrà, se ne sussistono gli estremi, agire per il risarcimento del danno patito. |