Riduzione delle donazioni: si, anche se anteriori alla qualità di legittimario

Redazione Scientifica
18 Marzo 2016

In materia di successione necessaria, ai fini della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario.

Il caso. Una donna sposata conveniva in giudizio i figli di prime nozze del suo defunto marito, sostenendo che il de cuius aveva nominato con testamento unici eredi universali i convenuti, mentre la donna era stata pretermessa. L'attrice chiedeva la riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile e delle donazioni effettuate in vita al fine di ottenere la reintegrazione nella quota di riserva di sua spettanza con condanna dei convenuti alla restituzione di quanto illegittimamente ricevuto.

Ai fini della determinazione della quota disponibile il giudice di prime cure riteneva di dover considerare solo le donazioni disposte con atto pubblico a favore dei figli e quelle a favore della ricorrente già divenuta moglie.

Il giudice di seconde cure riteneva di dover prendere in considerazione anche le donazioni dirette e indirette a favore della moglie avvenute in tempo precedente al matrimonio.

Come si calcola la quota disponibile? I convenuti ricorrevano allora in Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 556 c.c. sostenendo che i giudici di merito avevano errato nel considerare, al fine del computo della quota disponibile, tutti i beni donati in vita dal de cuius alla donna e non solo quelli successivi al sorgere, con il matrimonio, della qualità di erede legittimaria in capo alla stessa. Tale computo violerebbe l'art. 556 c.c. e l'art. 3 Cost., poiché si verrebbe a creare un'equiparazione tra il coniuge (la cui qualità di legittimario sorge dopo il matrimonio) con quella dei figli (la cui qualità di legittimari è connaturata alla sua esistenza).

La Cassazione afferma che non si deve distinguere tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario (Cass. n. 1373/2009).

Vincolo diverso, ma uguale trattamento.

La posizione del coniuge, ai fini della determinazione della quota di riserva, non è diversa da quella dei figli: come il figlio può chiedere la riduzione delle donazioni compiute dal padre prima della sua nascita, allo stesso modo il coniuge può chiedere la riduzione delle donazioni compiute dal de cuius a favore dei figli anche prima del matrimonio.

L'equiparazione delle donazioni anteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario a quelle posteriori risponde alla ratio della riunione fittizia che ha lo scopo di determinare la quota della quale il defunto poteva disporre e, correlativamente, la quota di riserva spettante al legittimario.

Nessuna incompatibilità con la previsione di revocazione della donazione solo per sopravvenienza di figli. Infine, la Cassazione ricorda che l'istituto della revocazione delle donazioni per sopravvenienza di figli ai sensi dell'art. 803 c.c. prevede un diverso trattamento dei figli rispetto al coniuge poiché «il donante che non aveva o che ignorava di avere figli o discendenti al momento della donazione non avrebbe posto in essere la donazione se avesse saputo della futura sopravvenienza o scoperta di figli o discendenti». La diversa natura del rapporto genitore-figli rispetto a quello tra coniugi giustifica la speciale disciplina della revocazione della donazione ed esclude - specifica la Corte Suprema - la comparabilità di quest'ultima con la previsione di cui all'art. 556 c.c..

In base a tali motivi, la Cassazione rigetta il ricorso.