TFR: i limiti del diritto alla quota maturata prima della pronuncia

Redazione Scientifica
18 Ottobre 2016

In tema di divorzio, il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 12-bis l. n. 898/1970, sorge anche se l' indennità spettante all'altro coniuge sia maturata o percepita nel corso della procedura di divorzio.

In tema di divorzio, il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 12-bis l. 10 dicembre 1970, n. 898, sorge anche se l' indennità spettante all'altro coniuge sia maturata o percepita nel corso della procedura di divorzio. Pur tuttavia, atteso che la norma presuppone l'avvenuta pronuncia di una sentenza di divorzio passata in giudicato con previsione di un assegno ai sensi dell'art. 5 l. n. 898/70, nelle more del giudizio di divorzio non può essere proposta domanda di attribuzione della quota, potendo il coniuge astrattamente avente diritto proporre solo azioni cautelari. Il diritto alla quota sorge infatti dopo il passaggio in giudicato della sentenza attributiva di un assegno anche se ha ad oggetto le indennità percepite dopo la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

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