Niente addebito al coniuge infedele se la vita matrimoniale era già compromessa

Redazione Scientifica
18 Novembre 2016

In tema di separazione l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce di regola circostanza sufficiente...

In tema di separazione, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, e quindi la mancanza di legame eziologico tra l'infedeltà e la crisi coniugale (nella specie, la Corte ha ritenuto mancante il nesso di causalità tra la relazione extraconiugale e la frattura dell'unione coniugale, in quanto l'infedeltà era sorta quando la vita matrimoniale risultava già fortemente compromessa dai comportamenti di entrambi i coniugi).

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