Risarcimento danni nei confronti della prole per inadempienze e omissioni del genitore

18 Dicembre 2015

Tenuto conto che le omissioni paterne hanno avuto ricaduta diretta sulla minore, si ritiene che debba trovare applicazione il meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 709 ter c.p.c. e in ragione della funzione punitiva o comunque improntata alla cessazione del protrarsi dell'inadempimento degli obblighi famigliari che, attesa la loro natura personale, non sono di per sé coercibili né suscettibili di esecuzione diretta.
Massima

Tenuto conto che le omissioni paterne hanno avuto ricaduta diretta sulla minore, si ritiene che debba trovare applicazione il meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 709 ter c.p.c. e in ragione della funzione punitiva o comunque improntata, sotto forma di dissuasione indiretta, alla cessazione del protrarsi dell'inadempimento degli obblighi famigliari che, attesa la loro natura personale, non sono di per sé coercibili né suscettibili di esecuzione diretta, si reputa che la sanzione più consona alla fattispecie sia quella del risarcimento del danno nei confronti della minore.

Il caso

Tizio, che aveva intrapreso una relazione extraconiugale, instaurava procedimento di separazione giudiziale e la moglie, nel frattempo trasferitasi con la figlia minorenne negli Stati Uniti, costituendosi in giudizio, chiedeva in primo luogo l'addebito della separazione al marito per violazione del vincolo di fedeltà e inoltre l'affido condiviso della figlia collocata presso di sé in USA con previsione di un regime di frequentazione col padre che consentisse il recupero del rapporto genitoriale.

In corso di causa emergeva che il marito aveva effettivamente intrapreso una relazione extraconiugale, ma veniva rilevato anche che la moglie anziché tentare di recuperare il rapporto coniugale si trasferiva in USA con la figlia minorenne, lasciando così definitivamente naufragare la sua relazione e facendo con ciò presupporre che già prima della scoperta dell'infedeltà del marito i rapporti coniugali fossero disgregati. Il tribunale adito, pertanto, respingeva la richiesta in punto.

Il giudice concentrava la sua attenzione sulla domanda di affidamento della minore ritenendo di particolare interesse il rapporto genitoriale tra padre e figlia in virtù dei comportamenti tenuti dal padre anche durante il processo.

In motivazione

«Se è verosimile che la partenza della figlia abbia contribuito ad innescare una cesura netta dei rapporti, è pur vero che nel corso della permanenza della figlia all'estero, avvenuto con pieno consenso del ricorrente, questi nulla ha fatto per tentare un riavvicinamento della figlia che, essendo stata gioco forza resa partecipe dalla madre della fedifraga condotta del padre, si è sentita da costui in altro modo a sua volta tradita a fronte della sua perdurante assenza, tanto più sapendolo insieme alla sua nuova compagna e dunque esclusa dal suo universo affettivo. […] E se le suddette risultanze istruttorie consentono di far cadere in un sol soffio il castello di carte abilmente messo in piedi dal padre, diventa poco credibile che questi abbia avuto rifiuti di sorta da parte della figlia a vederlo […]. Le scarsissime occasioni di permanenza della figlia con il padre sono indice, unitamente alla reticente condotta da questi tenuta in ordine alle sue condizioni economiche, volta ad avere in ultima analisi ricadute dirette sul tenore di vita della stessa figlia se non fosse per la generosa disponibilità del nonno materno, di una distorta concezione di affido condiviso. […]».

Il comportamento del marito veniva inoltre censurato ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. per la violazione della lealtà processuale per aver tentato di occultare i propri redditi.

La questione

La questione è la seguente: le omissioni agli adempimenti dei doveri genitoriali, laddove arrechino pregiudizio ai figli minori, sono fonte di responsabilità anche in termini di risarcimento del danno?

Le soluzioni giuridiche

La giurisprudenza è sempre stata coerente nel considerare le conseguenze dei comportamenti dei genitori verso i figli sanzionandoli (art. 570 c.p.) quando il malessere dei figli è conseguenza diretta delle omissioni e delle inadempienze dei genitori (art. 316 c.c.).

Le evoluzioni normative, anche a livello internazionale (Conv. Aja 1980 e Conv. New York 1989) hanno tuttavia indotto i giudici a dare maggiore spazio alla tutela dei minori contro le inadempienze e le omissioni genitoriali, prevedendo la possibilità di una condanna al risarcimento dei danni che siano in nesso causale con i comportamenti genitoriali.

La sentenza in commento, tuttavia, lungi dall'applicare automatismi di sorta ma solo dopo l'attento esame della CTU psicologica chiamata a svolgere uno specifico accertamento dei rispettivi comportamenti dei genitori e della figlia, giunge a condannare il comportamento del padre sotto vari profili di violazione al diritto della figlia alla bigenitorialità.

Il Tribunale di Roma, pertanto, ha ritenuto che: «Nelle poche e rarissime occasioni in cui la figlia si è trovata sola in compagnia del padre il clima è stato sereno e la ragazza ha mostrato evidenti aperture nei confronti del genitore, constatazione questa che da un lato porta ad escludere le manipolazioni materne e dall'altro evidenzia la fertilità del terreno che, ove solo fosse stato vangato, avrebbe consentito il consolidamento di ben saldi legami. […] Sulla scorta di tali rilievi si ritiene di regolamentare i tempi di permanenza della figlia preso il padre condizionatamente ai desideri della stessa, ma dall'altro di sanzionare la condotta del ricorrente al fine di una sostanziale coartazione all'adempimento dei doveri genitoriali, per il pregiudizio arrecato alla minore con la propria omissiva condotta nell'esercizio dell'affido condiviso. […] Si ritiene che nei confronti del padre debba trovare applicazione il regime sanzionatorio previsto dall'art. 709 ter c.p.c., in ragione della funzione punitiva o comunque improntata, sotto forma di dissuasione indiretta, alla cessazione del protrarsi dell'inadempimento degli obblighi famigliari che, attesa la loro natura personale, non sono di per sé coercibili né suscettibili di esecuzione diretta. Ciò chiarito si reputa che la sanzione più consona alla fattispecie, tenuto conto che le omissioni paterne hanno avuto ricaduta diretta sulla minore vistasi di fatto privata dall'imprescindibile figura di riferimento paterna e che la mutilazione affettiva ha gettato in uno stato di palese sofferenza, che il rifiuto quale ultima disperata richiesta di attenzione, inequivocabilmente palesa, sia quella del risarcimento del danno».

Quando provato, fosse anche mediante presunzioni, che il danno scaturisce dall'inadempimento o dall'omissione del genitore, la violazione del diritto alla bigenitorialità viene sanzionata in base a criteri liquidativi economici tipici del risarcimento del danno non essendo gli obblighi familiari né coercibili né suscettibili di esecuzione diretta.

Osservazioni

In tema di inadempienze e/o violazioni in pregiudizio al minore e anche a tutela del diritto alla bigenitorialità il legislatore ha istituito l'art. 709 ter c.p.c. prevedendo una serie di strumenti sanzionatori che il giudice ha facoltà di assumere anche congiuntamente ove le circostanze evidenzino la necessarietà di intervenire in maniera coercitiva nei confronti di uno o di entrambi i genitori.

Le inadempienze e le omissioni o violazioni genitoriali, del resto, vanno prima di tutto identificate, esame che può rivelarsi non semplice in un ambito in cui gli obblighi all'affettività sono per loro natura non descrivibili in comportamenti standardizzati ed è perciò necessario incaricare un CTU che ne sondi la portata e le conseguenze dannose per il minore.

All'esito di tale indagine il giudice potrà decidere se ammonire il genitore, modificare i provvedimenti che regolano l'affidamento e il diritto di visita, disporre il risarcimento del danno nei confronti del minore. Tali provvedimenti potranno anche essere assunti congiuntamente ove le circostanze lo richiedano e ben potremmo, pertanto, trovarci di fronte a decisioni che modifichino il diritto di visita descrivendone dettagliatamente le modalità e allo stesso tempo leggere la condanna del genitore inadempiente al risarcimento del danno nei confronti della prole.

Guida all'approfondimento

- G. De Marzo, C. Cortesi, A. Liuzzi, La tutela del coniuge e della prole nella crisi familiare, Milano, 2007, 549

- M. Sesta, A. Arceri, L'affidamento dei figli nella crisi della famiglia, Milano 2012, 6

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