Il Tribunale di Roma conferma il proprio sì alla trascrizione dei trasferimenti immobiliari con negoziazione assistita
19 Aprile 2017
Due coniugi hanno proposto reclamo avverso la trascrizione con riserva dell'accordo di separazione consensuale da loro sottoscritto a seguito di negoziazione assistita con il quale, tra l'altro, avevano previsto alcuni trasferimenti immobiliari. Il Conservatore dei registri immobiliari ha precisato di aver effettuato la trascrizione con riserva nutrendo alcuni dubbi sulla validità di una copia la cui conformità all'originale è attestata da un soggetto non abilitato per legge alla custodia dell'atto stesso, dovendo applicarsi alla fattispecie l'art. 5, comma 3, d.l. n. 132/2014.
Confermando il proprio precedente orientamento (Trib. Roma, sez. VI, decr. 17 novembre 2015, n. 12136; Trib. Roma, sez. V, decr. 17 maggio 2016, n. 6029), il Tribunale di Roma ha accolto il reclamo ritenendo possibile la trascrizione nei registri immobiliari degli accordi di negoziazione assistita contenenti patti di trasferimenti immobiliari, anche in virtù della sola certificazione degli avvocati. Secondo il Collegio, ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014, l'avvocato della parte è l'unico soggetto abilitato ad autenticare l'accordo raggiunto dai coniugi che si separano in regime di negoziazione assistita, contenente le certificazioni di cui all'art. 5 d.l. n. 132/2014 tra cui quella dell'autografia delle firme. Pertanto, considerata l'equipollenza, ricavabile dal d.l. n. 132/2014, tra l'accordo di separazione in regime di negoziazione assistita autorizzato dal PM e il verbale di separazione consensuale sottoscritto in Tribunale e omologato, deve ritenersi che anche il primo possa essere trascritto in ragione dell'identità della fonte (pattizia) e della medesima finalità di tutela perseguita.
Il potere di autenticazione dell'accordo raggiunto in regime di negoziazione assistita comporta per l'avvocato la possibilità di attestare che la copia è conforme al documento originale, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati; di conseguenza, è irrilevante la circostanza che detti accordi non siano depositati presso il Tribunale, poiché la procedura prevista dalla legge sulla negoziazione assistita ha introdotto uno strumento nuovo da coordinare con la normativa previgente. |