Strasburgo condanna l'Italia per non aver tutelato i rapporti familiari tra nonni e nipote

Redazione Scientifica
19 Maggio 2015

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che i nonni hanno il diritto di mantenere rapporti familiari con la nipotina e che le autorità interne hanno l'onere di intervenire rapidamente e in modo adeguato nella gestione del diritto di visita tra ascendenti e discendenti, favorendo la conciliazione familiare. Nel caso di inerzia delle autorità nazionali e di contraddittorietà delle pronunce, tali da prolungare la lontananza familiare, è certa la condanna dello Stato, che, così facendo, determina un danno morale ai nonni e ripercussioni gravi sulle persone coinvolte.

Condannate le autorità italiane per inerzia e contraddittorietà.

«Le autorità competenti non hanno messo in atto tutti gli sforzi necessari per salvaguardare i legami familiari e non hanno così reagito con la diligenza richiesta». Queste le parole della Corte di Strasburgo che ha condannato l'Italia in tema di rapporti familiari, rilevando che l'inerzia delle autorità nazionali e la contraddittorietà di alcune pronunce del Tribunale competente, hanno impedito il rispetto di un diritto riconosciuto nella Convenzione.

Il caso.

Dopo l'intervenuta separazione di due coniugi, la ex moglie chiedeva l'addebito al marito, che era stato denunciato per presunti abusi sessuali. Nonostante l'assoluzione dell'uomo con formula piena, i legami familiari non erano più gli stessi: a rimetterci soprattutto i nonni paterni, che non avevano più potuto incontrare la nipote, per decisione della madre della bimba. Contestualmente, la donna denunciava l'ex marito al Tribunali per i Minorenni, chiedendo la revoca della potestà genitoriale.

Le decisioni confliggenti.

Diversi organi nazionali sono intervenuti nella vicenda, ma non vi è stato un comune orientamento: in primo luogo, i servizi sociali non avevano eseguito la pronuncia del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto il diritto di visita dei nonni; successivamente, con una seconda sentenza, veniva stabilito il diritto di visita con la minore ogni 15 giorni; dopo qualche tempo, le autorità italiane disponevano, invece, il divieto di esercitare tale diritto, sulla base delle considerazioni degli psicologi secondo i quali le visite dei nonni non erano più compatibili col benessere della nipotina, anzi avrebbero potuto traumatizzare la minore che li riconduceva alla figura del padre. Quest'ultima statuizione veniva confermata sino in Cassazione: il fatto che il padre fosse stato assolto non era un elemento sufficiente ad escludere il malessere della minore, visto che c'erano stati sospetti di abusi sessuali.

La “richiesta di aiuto” dei nonni.

Gli ascendenti della minore decidevano, quindi, di ricorre a Strasburgo, in forza del loro diritto ad avere rapporti e legami con la nipote. In particolare ravvisavano un'aperta violazione della Convenzione, non solo per l'eccessiva durata del processo innanzi al Tribunale per i Minorenni, ma anche per il mancato intervento delle autorità italiane contro la condotta ostativa dei servizi sociali.

Il ricorso dei nonni si basava, in definitiva, sulla presunta violazione dell'art. 8 Cedu, che statuisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La risposta di Strasburgo: 1) Nei “legami familiari” rientra anche il rapporto nonni - nipoti.

Secondo la Corte spetta alle autorità nazionali predisporre tutte le misure necessarie per la tutela del benessere del minore e atte a favorire il percorso di conciliazione con i nonni. Pertanto, il diritto alla vita familiare sancito dall'art. 8 Cedu include anche il rapporto nonni-nipote.

2) Gli oneri delle autorità nazionali.

La Corte chiarisce nella pronuncia chele autorità nazionali sono chiamate ad intervenire rapidamente, adottando le misure più idonee alla tutela del minore. Il tutto tenendo però ben presente la delicatezza della materia e quindi il bisogno di assicurare, insieme alla rapidità dell'individuazione e dell'attuazione della misura, anche cautele e accortezza nell'intervenire.

Nel caso di specie, la Corte rileva un numero di interventi contraddittori e mal eseguiti, se non addirittura ineseguiti. Non vi era stata la predisposizione di un vero e proprio percorso di riconciliazione e i servizi sociali erano rimasti inerti di fronte alla pronuncia del Tribunale di autorizzazione degli incontri.

Tutta la vicenda giudiziaria, infine, si era sviluppata in un arco temporale lunghissimo: i nonni avevano adito il Tribunale di Torino nel 2002, data dalla quale non avevano più avuto alcun rapporto con la nipotina. Per 12 anni, quindi, i nonni non hanno potuto avere un rapporto familiare con la minore, a causa sia dell'inerzia delle autorità italiane sia della contraddittorietà degli interventi stessi.

La condanna.

Sulla base di tali argomenti, la Corte ha condannato l'Italia, disponendo una cifra simbolica di 16 mila euro per i danni morali subiti dai nonni e 5 mila euro per le spese processuali.

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