Rimessa alle Sezioni Unite la questione sulla struttura e il funzionamento delle donazioni indirette
20 Gennaio 2017
Il caso. Parte attrice ha chiesto al Tribunale di Trieste di condannare alla restituzione di 1/3 del valore dei titoli posseduti dal padre che la convenuta, in qualità di delegata, undici giorni prima della morte dell'uomo, aveva trasferito sul proprio conto corrente. La donna, infatti, riteneva tale trasferimento privo di causa ed effettuato mediante un atto nullo in quanto sprovvisto della forma solenne prevista per la donazione diretta. Costituitasi in giudizio, parte convenuta ha dedotto che il trasferimento era stato chiesto direttamente dal titolare e solo reiterato dalla delegata e che, in virtù del legame affettivo che la univa al de cuius di cui si era presa cura nel corso della malattia, l'elargizione di denaro costituiva una donazione indiretta di tipo remuneratorio che, pertanto, non richiede la forma vincolante prevista per la donazione diretta. Il Tribunale ha accolto la domanda ritenendo che si fosse in presenza di una donazione diretta nulla per difetto di forma e la sentenza è stata riformata, poi, in sede di appello. Avverso tale pronuncia la parte soccombente ha presentato ricorso per cassazione.
Donazione indiretta: un negozio, almeno due o un solo atto materiale? Partendo dal dato normativo, la Suprema Corte richiama l'art. 809, comma 1, c.c. il quale sostiene che le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., sono soggette a revocazione e riduzione; non vi sono dubbi, invece, circa l'inapplicabilità alle donazioni indirette della forma solenne prevista dall'art. 782 c.c.. Resta controversa, però, la questione su quale sia lo strumento utilizzabile per attuare tali forme di liberalità e quale sia il meccanismo di funzionamento. La Cassazione sottolinea che se in giurisprudenza è pressoché chiaro il meccanismo di funzionamento delle donazioni indirette «non lo è altrettanto al riguardo della strada percorribile (necessità di almeno due negozi, di almeno uno o anche di un solo atto materiale)». Non più univoca appare la posizione assunta dalla dottrina. Se da un lato, infatti, risulta ammessa abbastanza uniformemente la ricorrenza della donazione indiretta in alcuni casi quali ad es. rinunzia e contratto a favore di terzo mentre viene esclusa ad es. in caso di trasferimento di titoli di credito e comodato, dall'altro non vi è unanimità relativamente agli atti non negoziali.
Necessario l'intervento delle Sezioni Unite. Nella fattispecie in esame, osserva la Suprema Corte, la disposizione fatta dal defunto alla propria banca appare più come un ordine inquadrabile nella fase di esecuzione del contratto bancario di riferimento, cioè di un mero atto che non si distinguerebbe dal disporre un qualsiasi pagamento per via materiale, piuttosto che un autonomo atto negoziale. Si tratterebbe, dunque, di un'ipotesi dissimile dalla cointestazione ab origine del conto corrente che importa l'intermediazione del negozio attraverso il quale si intende perseguire sin dall'inizio lo scopo di liberalità; nel caso di specie, al contrario, il defunto aveva stipulato il contratto bancario esclusivamente per soddisfare una causa sua propria. La questione troverebbe una diversa soluzione qualora si ritenesse che «l'art. 809 c.c. abbia inteso evocare qualunque mezzo utile allo scopo, sia esso di fatto, atto giuridico in senso stretto o negozio giuridico». La Sezione II della Cassazione, pertanto, ritiene opportuno rimettere la questione alle Sezioni Unite dal momento che, oltre alla mancata uniforme interpretazione dell'istituto, la questione appare particolarmente rilevante ove si consideri che le operazioni in questione assumono «funzioni trans o post mortem» e, quindi, «il significato di regolamento ultimo, non più emendabile». Si ritiene necessario, inoltre, «circondare con particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo di uno, più o tutti i suoi beni». Per questi motivi si dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente. |