Neppure dopo la legge sulla continuità affettiva gli affidatari possono impugnare la sentenza di adottabilità
20 Luglio 2016
Il caso. Il Tribunale per i minorenni di Milano dichiarava lo stato di adottabilità di una minore, precedentemente collocata presso una famiglia, con cui la bambina aveva instaurato fortissimi legami affettivi, senza convocare ed ascoltare nel procedimento gli affidatari, nonostante quanto previsto dalla l. n. 173/2015; la sentenza prevedeva altresì l'immediato collocamento della bambina presso un'altra famiglia scelta dall'Autorità Giudiziaria. La decisione veniva impugnata dagli affidatari, che censuravano la scelta di escluderli dal novero delle famiglie a cui affidare definitivamente la minore, e lamentavano altresì di non essere stati chiamati nel corso del procedimento, in violazione dell'art. 5 l. n. 184/1983, novellato dalla l. n. 173/2015. Sostenevano, anche, che la novella imponesse di considerarli come parti del processo in senso tecnico e come tali legittimati all'impugnazione della sentenza.
I genitori affidatari devono essere convocati ma… I giudici d'Appello hanno osservano che il Tribunale per i minorenni ha violato l'articolo sopra citato che dispone al primo comma «l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento o di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore». Le principali innovazioni rispetto alla precedente disciplina sono, dunque, la sanzione della nullità comminata quale conseguenza della mancata convocazione, e la facoltà di riconosciuta all'affidatario di presentare memorie.
…non sono parti del processo. Tuttavia, in virtù della recente entrata in vigore della normativa e della mancanza di pronunce in merito, la qualità dei soggetti, la cui mancata convocazione comporta la nullità, non è chiaramente affermata. La Corte territoriale, vagliando la veste processuale degli affidatari, ritiene che essi non sono parte del procedimento di adottabilità perché non sono compresi né tra i soggetti che debbono essere avvertiti dell'apertura del procedimento (art. 10 l. n. 184/1983), né tra quelli ai quali deve essere notificata la sentenza. Ciò trova riscontro anche nei lavori parlamentari di discussione del disegno di legge che ha modificato la l. n. 184/1983: «Occorre segnalare che tale norma […] conferma il legame tra l'istituto dell'affidamento e i procedimenti di adottabilità, ma tende a mantenere un equilibrio di fondo così da non determinare aporie sistematiche […] non è l'effettiva presenza in udienza dell'affidatario ad essere richiesta sotto pena di nullità, ma soltanto la sua convocazione in quanto soggetto interessato al procedimento cui, tuttavia, non si può concedere una posizione eccessivamente forte e rigida». Quindi, il mancato riconoscimento del ruolo di parte nel processo agli affidatari esclude che la loro convocazione determini, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al primo giudice.
Le due interpretazioni della novella. La complessa questione presenta dei caratteri di assoluta singolarità. Da un lato, la novella sanziona con la nullità la mancata convocazione degli affidatari, ma, dall'altro, non è di portata tale da far assumere agli stessi la qualità di parte processuale capace di far valere detta nullità. Si possono intraprendere due distinte linee interpretative. La prima impone di riconoscere una legittimazione all'impugnazione in capo ai genitori affidatari per tre motivi:
In favore della tesi opposta si può sostenere che:
La Corte d'Appello di Milano ritiene corretta la seconda soluzione interpretativa che risulta essere più aderente al sistema e dichiara inammissibile l'impugnazione.
|