Quale scuola scegliere in caso di contrasto tra genitori non ancora separati?Fonte: Trib. Roma , 10 agosto 2017
22 Settembre 2017
Il Tribunale di Roma si è pronunciato in merito alla controversia insorta tra due genitori non ancora separati circa l'istituto scolastico presso il quale iscrivere i figli minori. Il padre, in particolare, era contrario alla prosecuzione degli studi della figlia maggiore in un istituto privato inglese e all'iscrizione del figlio minore presso la medesima scuola.
In via preliminare, il Collegio respinge l'eccezione di inammissibilità presentata dalla madre resistente in ragione della pendenza di un procedimento di separazione personale tra le parti. Non potendo avere la certezza dell'avvio del procedimento all'udienza presidenziale fissata, il Tribunale ritiene che negare il rimedio ex art. 316 c.c. azionato comporterebbe il configurarsi di un diniego di tutela, soprattutto a fronte di una decisione da adottare in tempi brevi a causa dell'approssimarsi dell'apertura dell'anno scolastico.
Nel merito, il Collegio osserva che la prosecuzione degli studi presso l'istituto privato inglese già frequentato sia la soluzione maggiormente rispondente all'interesse superiore della figlia maggiore in quanto le permette di conservare una continuità scolastica e didattica nonché i rapporti di amicizia creati. Al contrario, poiché il figlio minore ha appena completato il ciclo di scuola materna e si appresta a iniziare quello di scuola elementare, appare insensato, a fronte di un evidente dissenso paterno rispetto alla scelta di una scuola straniera, imporgli il medesimo percorso di studi seguito dalla sorella. Pertanto, il Tribunale ritiene di dover accordare preferenza alla scelta di un istituto pubblico individuato fra quelli prossimi alla residenza del minore, fatto salvo l'eventuale accordo in merito alla scelta di un istituto privato già proposto dal padre quale alternativa per la figlia maggiore. |