Validi i provvedimenti d'urgenza anche prima dell'udienza presidenziale
20 Novembre 2015
Il caso. Un padre chiedeva al Tribunale di Roma, prima dell'udienza presidenziale fissata nel procedimento di separazione giudiziale, l'emissione di un provvedimento urgente per evitare l'espatrio della figlia minore ad opera della madre che, possedendo doppia cittadinanza, avrebbe potuto portare con sé e trattenere all'estero la minore. A sostegno dell'istanza il ricorrente adduceva il precedente comportamento della moglie che aveva già trattenuto la figlia all'estero senza il suo consenso. Infine, l'uomo chiedeva che il prelevamento a scuola della figlia avvenisse solo alla presenza del padre o, in subordine, alla presenza di entrambi i genitori o che fosse emesso qualsiasi altro provvedimento per tutelare la minore al momento della riconsegna all'uscita di scuola.
L'emissione del provvedimento d'urgenza è funzionale alla tutela dell'interesse del minore. Il Tribunale, ritenuta, con pronuncia sul punto innovativa, l'ammissibilità
dei provvedimenti cautelari inaudita altera parte nell'ambito del giudizio di separazione, prima dell'udienza presidenziale, al fine di tutelare l'interesse preminente del minore, dispone il divieto di espatrio della bambina.A tal fine, il giudice di primo grado rileva che:
- come già affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 190/1985, tutte le volte in cui un diritto assistito da fumus bonis iuris è minacciato da un pregiudizio irreparabile e imminente, provocato dalla mancanza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria, il giudice ha il potere di emettere provvedimenti urgenti idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito;
- non ammettere questo tipo di tutela nei procedimenti riguardanti i diritti dei minori creerebbe pregiudizi irreparabili, con il rischio che si verifichino eventi ai quali non è facile porre rimedio a posteriori, come nel caso della sottrazione internazionale. Il diritto della minore risulterebbe pregiudicato dal trasferimento all'estero, in quanto questo potrebbe incidere negativamente ed in modo irreparabile sul corretto sviluppodel fanciullo e potrebbe comprometterne la crescita;
- i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 336 c.c. sono quindi funzionali alla tutela dell'interesse del minore;
- la condotta precedente della madre e la sua doppia nazionalità costituiscono un rischio concreto che quest'ultima possa nuovamente allontanare la bambina senza il consenso del padre;
- nel bilanciamento di interessi tra la temporanea limitazione della possibilità di recarsi all'estero per la figlia ed il rischio di un suo possibile trasferimento senza il consenso del padre, peraltro in violazione del principio di bi-genitorialità, con le difficoltà connesse all' esecuzione degli ordini di rimpatrio, occorre far prevalere il mantenimento della residenza abituale della bambina a Roma, anche al fine di effettuare gli accertamenti necessari per disporre,nella successiva udienza presidenziale,le migliori condizioni dell'affidamento;
- il divieto di espatrio appare già una misura sufficiente ad evitare l'allontanamento della minore e dunque non può accogliersi l'istanza nella parte in cui si chiede la presenza di entrambi i genitori all'uscita di scuola della figlia. |