Riconosciuto al separando il diritto di visione della documentazione bancaria dell'altro, mediante accesso all'Anagrafe Bancaria
21 Febbraio 2017
Il caso. In pendenza di un procedimento di separazione giudiziale tra due coniugi dinanzi al Tribunale di Bari, la moglie ha presentato istanza all'Agenzia delle Entrate chiedendo l'accesso alla documentazione finanziaria del coniuge, tramite l'Anagrafe dei rapporti finanziari, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento. Avverso il diniego dell'Agenzia, la donna ha proposto ricorso al TAR.
Prevale il diritto di accesso se necessario per la tutela di un interesse giuridicamente rilevante. Il TAR rileva che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, deve essere riconosciuto «il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, ad accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell'altro coniuge, al fine di tutelare il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata» (TAR Veneto, 19 gennaio 2017, n. 61; Consiglio di stato, sez. IV, 14 maggio 2014 n. 2472). Con la modifica della l. n. 241/1990 da parte della l. n. 15/2005, inoltre, è stata codificata la prevalenza del diritto d'accesso agli atti amministrativi rispetto all'interesse alla riservatezza dei terzi qualora tale diritto sia esercitato a tutela di un interesse giuridicamente rilevante. Nella fattispecie in esame, il diritto alla riservatezza previsto per l'accesso ai documenti “sensibili” del coniuge deve essere contemperato con la tutela degli interessi economici e della serenità familiare, soprattutto con riguardo ai figli della coppia. Per questi motivi, il TAR accoglie il ricorso e ordina all'Agenzia delle Entrate l'accesso ai documenti richiesti dalla ricorrente, nella forma della sola visione, entro 30 giorni dal ricevimento della sentenza. |