Versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio divenuto maggiorenne

22 Febbraio 2017

Può il genitore, sul quale grava l'onere di versare l'assegno di mantenimento al genitore affidatario per il figlio divenuto maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, decidere autonomamente di versare tale assegno direttamente al figlio oppure, nonostante la sopraggiunta maggiore età, il genitore affidatario rimane il creditore del contributo economico per il mantenimento del figlio?

Può il genitore, sul quale grava l'onere di versare l'assegno di mantenimento al genitore affidatario per il figlio divenuto maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, decidere autonomamente di versare tale assegno direttamente al figlio oppure, nonostante la sopraggiunta maggiore età, il genitore affidatario rimane il creditore del contributo economico per il mantenimento del figlio?

La risposta è certamente negativa. Sebbene, infatti, sia indubbio che il novellato art. 337-septies c.c. riconosca il diritto del figlio maggiorenne a percepire direttamente il contributo al suo mantenimento, tale diritto è peraltro concorrente con la legittimazione del genitore convivente a percepire l'assegno e l'attribuzione diretta in suo favore necessita da un lato un'autonoma richiesta del figlio e dall'altra, una valutazione della specificità della situazione.

Sotto il profilo processuale, il riconoscimento del diritto del figlio comporta la sua legittimazione ad agire e ad intervenire nei giudizi in cui si discuta sia della sussistenza del diritto al suo mantenimento (ossia della sua autosufficienza economica) sia del soggetto legittimato passivo alla percezione dell'assegno: innovando rispetto al proprio precedente orientamento, la Corte di Cassazione con sentenza 19 marzo 2012 n. 4296 ha, infatti, riconosciuto il diritto del figlio maggiorenne ad intervenire nel giudizio di separazione e di divorzio.

Peraltro, la decisione di versare il contributo al mantenimento del figlio direttamente a quest'ultimo in luogo di un versamento a mani del genitore convivente col maggiorenne stabilito giudizialmente, deve passare attraverso il necessario giudizio di revisione: per effetto della raggiunta maggiore età del figlio non viene meno, infatti, la legittimazione del genitore convivente a percepire l'assegno per il figlio. Infatti solo in presenza di una specifica domanda del figlio l'assegno potrà essergli versato direttamente (in tutto ma anche solo in parte) (Cass. civ., 11 novembre 2013, n. 25300): in assenza di tale espressa richiesta, il legittimato passivo alla percezione dell'importo resterà di genitore convivente con il maggiorenne, escludendo la possibilità che il genitore obbligato al mantenimento possa automaticamente, al compimento del diciottesimo anno di età del figlio, iniziare a versare l'assegno direttamente allo stesso. Pertanto attualmente solo il figlio maggiorenne può, ove lo desideri, chiedere al Giudice di disporre il versamento diretto a sé del proprio mantenimento.

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