E’ nulla la donazione di una quota di bene in comunione ereditaria indivisa
21 Marzo 2016
Il caso. I giudici di merito dichiaravano la nullità della donazione della quota di un bene in comunione, posta in essere da un coerede a favore del proprio nipote. La questione, giunta in Cassazione, è stata poi inviata alle Sezioni Unite, a cui è stato chiesto di rispondere al seguente quesito: «se la donazione dispositiva di un bene altrui debba ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell'art. 771 c.c., poiché il divieto di donazione dei beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante e quindi anche quelli aventi ad oggetto i beni altrui, oppure sia valida ancorché inefficace, e se tale disciplina trovi applicazione, o no, nel caso di donazione di quota di proprietà pro indiviso» .
La nullità della donazione di cosa altrui. Le Sezioni Unite, nell'affrontare la questione, ricordano che nel codice civile non è prevista alcuna disposizione circa la nullità della donazione di cosa altrui e che ciò non comporta la riconduzione della fattispecie nella categoria nel negozio inefficace. Inoltre, «posto che l'art. 1325 c.c. individua tra i requisiti del contratto “la causa”» e «che ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 c.c. produce la nullità del contratto» e «che l'altruità del bene non consente di ritenere integrata la causa del contratto di donazione», ne consegue che «la donazione di bene altrui è nulla». In sintesi, la donazione di bene non appartenente al donante è affetta da nullità autonoma rispetto a quella prevista dall'art. 771 c.c..
Nel caso di specie, l'oggetto della donazione era un bene immobile di cui il donante era proprietario in parte in comunione ordinaria per acquisto con i fratelli e in parte in comunione ereditaria per successione ad uno dei fratelli. Detto bene non era l'unico a fare parte della comunione ereditaria e non era stata conclusa o pronunciata alcuna divisione; la provenienza ereditaria e l'appartenenza al momento della donazione alla comunione ereditaria rendono il bene indisponibile. In sostanza - spiegano le Sezioni Unite - «la posizione del coerede che dona uno dei beni compresi nella comunione (ovviamente, nel caso in cui la comunione abbia ad oggetto una pluralità di beni) non si distingue in nulla da quella di qualsivoglia altro donante che disponga di un diritto che, al momento dell'atto, non può ritenersi incluso nel suo patrimonio». Le Sezioni Unite concludono affermando il seguente principio di diritto, per cui: «La donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante». |