E’ pignorabile il bene in comunione anche se è debitore uno solo dei coniugi
21 Aprile 2016
Il caso. Due coniugi, in regime di comunione di beni, propongono ricorso in Cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Cagliari (sent. n. 674/2013), che conferma la legittimità della procedura esecutiva immobiliare da parte della Banca nei confronti del coniuge debitore, il marito, avente ad oggetto l'intero bene della comunione. La moglie lamenta, infatti, la violazione dei suoi diritti domenicali sulla parte dell'immobile in questione in quanto non completamente appartenente alla sfera del debitore.
La legittimità del pignoramento. Ricordando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 19689/2014; Cass. civ. n. 16273/2014; Cass. civ. n. 3931/2014; Cass. civ. n. 18123/2013; Cass. civ. n. 2202/2013), la Terza Sezione della Cassazione rigetta il ricorso affermando che la comunione dei beni è “senza quote”. Questo impedisce di «identificare il coniuge non debitore come proprietario esclusivo di una parte, anche solo ideale, del bene da aggredire esecutivamente». L'impossibilità di configurare una quota, a causa del caratteristico tipo di contitolarità, comporta quindi l'inapplicabilità del meccanismo processuale degli artt. 599, 600, 601 c.p.c. (Cass. civ. sez. III, n. 11175/2015). È necessario, ovviamente, che la procedura sia eseguita correttamente nel rispetto della sfera giuridica del coniuge non debitore, in quanto colpito inevitabilmente dagli effetti dell'espropriazione in concreto posta in essere. Il pignoramento quindi deve essere preceduto dalla notifica di avvenuta trascrizione, anche se non si esclude l'efficacia di un qualsiasi altro atto equipollente, come un avviso, affinché anche il coniuge non debitore sia sottoposto agli stessi diritti e doveri di quello esecutato. In ogni caso, in sede di distribuzione, al coniuge non debitore spetta la metà del ricavato lordo della vendita, in dipendenza dello scioglimento della comunione legale, avutosi sia pure in via eccezionale limitatamente a quel bene, per esigenze di giustizia ed all'atto del decreto di trasferimento.
Cosa rimane al coniuge non debitore. Chi nel contenzioso si trova a subire le conseguenze di un pignoramento senza essere effettivamente il debitore, ha il diritto di percepire la metà del ricavato lordo. Tale soluzione, finché non interverrà sul punto il legislatore, sembra essere la più coerente con l'ordinamento. In questo modo, infatti, vengono tutelati non solo i diritti dei creditori ma anche i diritti del coniuge non debitore e di quello non debitore sui beni.
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