Nei giudizi sulla responsabilità genitoriale il Giudice non deve convocare l'Ente affidatario ma solo la famiglia affidataria

Redazione Scientifica
24 Aprile 2017

In caso di affidamento del minore all'Ente con collocamento in comunità, il Giudice investito delle domande sulla responsabilità genitoriale, non deve convocare l'Ente affidatario o i responsabili della comunità; ove invece sia collocato - in regime di affido eterofamiliare - presso terzi, costoro dovranno essere notiziati del procedimento e, pur non rivestendo la qualità di parte, avranno facoltà di rendere dichiarazioni o presentare memorie.

Con ordinanza – emessa nell'ambito di un giudizio divorzile - del 17 gennaio 2017, il Tribunale di Milano ha precisato che l'art. 5, comma 1, l. n. 184/1983 (così come modificato dalla l. n. 173/2015), che prevede la convocazione dell'affidatario o della famiglia collocataria, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, adottabilità o affidamento relativi al minore affidato, non opera nel caso in cui il bambino sia affidato all'Ente (Comune o Servizi sociali) e collocato in ambiente comunitario e non familiare; non sussiste, infatti, in questo caso, alcuna continuità affettiva da tutelare ex l. n. 173/2015; il Tribunale, in motivazione, ha infatti chiarito che l'art., 5 comma 1, l. n. 184/1983

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opera esclusivamente nell'ipotesi in cui il minore versi in una situazione di affidamento familiare

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e non anche nell'ipotesi di affidamento all'Ente con collocamento comunitario; il comma 3 dell'art. 5 estende sì

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l'articolato anche nel caso di

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affidamento comunitario

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ma solo per quelle norme che siano compatibili con tale regime

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; norme tra le quali non rientra, secondo il Tribunale, il diritto a partecipare al processo.

Nel caso di specie, però, alcuni dei minori risultavano in regime affidamento etero-familiare, cosicchè, secondo il Tribunale, era doveroso che le famiglie affidatarie fossero convocate nel processo, prima dell'emissione dei provvedimenti provvisori, sussistendo la necessità di «preservare il diritto alla continuità affettiva

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Il Tribunale si è altresì interrogato sul ruolo e sui poteri degli affidatari nel processo, ritenendo la loro posizione assimilabile a quella dei parenti e dei familiari nei procedimenti di protezione giuridica degli adulti vulnerabili. Di conseguenza essi non assumono la veste di parte in senso tecnico-giuridico, né possono essere considerati litisconsorti necessari ma hanno il ruolo di “fonti di informazioni” con funzioni meramente consultive. Ad essi dovrà dunque essere notificato il provvedimento di fissazione dell'udienza ad opera del ricorrente; essi potranno partecipare all'udienza e presentare memorie scritte.

Al fine di mantenere la riservatezza delle famiglie affidatarie il Tribunale ha altresì al ricorrente di notificare il provvedimento direttamente all'Ente che

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provvederà a dara attuazione al provvedimento

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; i componenti della famiglia affidataria avranno facoltà di presentare memorie direttamente o, al fine di mantenere la loro riservatezza, sempre attraverso l'Ente.

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