Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge sul “divorzio breve”Fonte: L. 6 maggio 2015 n. 55
12 Maggio 2015
La l. 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2015, n. 107, racchiude in 3 articoli le nuove «disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi», in vigore dal prossimo 26 maggio.
Riduzione dei tempi per proporre la domanda di divorzio. L'art. 1 della nuova legge modifica innanzitutto l'art. 3, secondo capoverso della lett. b), n. 2) della l. n. 898/1970 che disciplina i tempi necessari per la proposizione della domanda di divorzio. Non più 3 anni «dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale» ma saranno sufficienti 12 mesi nella procedura di separazione personale e 6 mesi in quella consensuale (anche in caso di trasformazione da giudizio contenzioso a consensuale), sempre decorrenti dalla data di comparizione dei coniugi davanti al presidente, «ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile».
Anticipazione dello scioglimento della comunione. L'art. 2, poi, aggiunge un nuovo comma all'art. 191 c.c. che disciplina lo scioglimento della comunione legale. In caso di separazione personale, «la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato». L'ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati viene comunicata all'Ufficiale di stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Disciplina transitoria. Infine, l'art. 3 della l. n. 55/2015 prevede l'applicabilità delle nuove disposizioni anche ai procedimenti in corso. Le modifiche apportate dai precedenti articoli trovano, infatti, attuazione nei confronti di «procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data». |