Sono esenti da imposta gli accordi conclusi a seguito di convenzione di negoziazione assistita
21 Luglio 2015
Gli accordi conclusi a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. n. 132/2014 sono esenti da «imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa». A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 65/E in risposta all'interpello con il quale un avvocato chiedeva di conoscere l'applicabilità, o meno, dell'art. 19 l. n. 74/1987 anche agli accordi conclusi a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale.
La questione. Nel caso di specie, l'accordo di separazione (ex d.l. n. 132/2014) tra coniugi in corso di perfezionamento prevedeva, tra l'altro, la cessione da parte della moglie al marito della piena proprietà di un immobile e la costituzione di un usufrutto, su un altro immobile da parte del marito in favore della moglie. L'avvocato interpellante riteneva che l'esenzione dell'imposta di registro, bollo e di ogni altra tassa per «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio» prevista dal citato art. 19 non fosse circoscritta ai soli procedimenti conclusi con provvedimenti giudiziali ma andasse riconosciuta anche agli accordi di natura patrimoniale, adottati nell'ambito della negoziazione assistita.
Il parere dell'Agenzia. L'Agenzia delle Entrate ha accolto l'interpretazione fornita dall'avvocato chiarendo che: a) le esenzioni ex art. 19 si riferiscono a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere per regolare rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso; b) le agevolazioni sopra richiamate si applicano, sia qualora i trasferimenti patrimoniali avvengano tra i coniugi, sia quando avvengano a favore dei figli (Circolare 29 maggio 2013, n. 18); c) l'accordo concluso secondo le modalità descritte nei primi due commi dell'art. 6 d.l. n. 132/2014 produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti di separazione e divorzio (comma 3): «in base a detti accordi, se ritenuti regolari dal Procuratore della Repubblica, possono essere effettuate le dovute annotazioni negli atti dello stato civile riguardanti i coniugi». d) in virtù di tale parificazione deve ritenersi applicabile anche all'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita l'esenzione di cui all'art. 19 l. n. 74/1987; e) ai fini dell'applicazione delle esenzioni, sia agli accordi che passano al vaglio del Tribunale (separazione consensuale e divorzio congiunto) sia a quelli stipulati ai sensi del d.l. n. 132/2014, dal testo dell'accordo deve emergere che le disposizioni patrimoniali in esso contenute (a favore di uno o di entrambi i coniugi o a favore dei figli) sono funzionali e indispensabili “alla risoluzione della crisi coniugale” (rectius: siano funzionali e indispensabili ai fini del raggiungimento di un accordo che ha come presupposto la crisi coniugale).
Le applicazioni. Il parere dell'Agenzia delle Entrate sembrerebbe riguardare solo e soltanto l'accordo, tra i coniugi, stipulato a seguito di convenzione di negoziazione assistita. In realtà i principi in essa espressi devono ritenersi applicabili anche agli atti che costituiscono adempimento degli obblighi che i coniugi hanno reciprocamente assunto in forza degli accordi stipulati a seguito di convenzione di negoziazione assistita. È infatti noto, ai sensi dell'art. 5 comma 3 d.l. n. 132/2014 che «se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato». Conseguentemente è probabile che, in sede di negoziazione assistita, le parti stipulino un contratto preliminare avente ad oggetto diritti reali, rimandando poi il trasferimento al rogito da effettuarsi innanzi al Notaio. È da ritenersi, in virtù della formulazione del quesito e dei principi espressi dall'Agenzia delle Entrate, che le esenzioni di cui all'art. 19 l. n. 74/1987, si applichino anche a detti accordi ovverosia ai trasferimenti immobiliari (effettuati tramite notaio rogante) in adempimento di obblighi assunti in sede di accordo ex d.l. n. 132/2014.
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