Stato di abbandono: la convocazione degli affidatari è obbligatoria anche in grado d'appello
21 Luglio 2017
Massima
Gli affidatari (o collocatari) devono partecipare all'intero procedimento relativo all'accertamento dello stato di abbandono del minore con loro convivente, e non solo ad una fase o ad un grado di esso, a pena di nullità. Il caso
Il Tribunale minorile dichiara lo stato di abbandono di una bimba, che la madre aveva riconosciuto solo in un momento successivo alla nascita, dopo che era stato accertato il difetto di veridicità del riconoscimento paterno. In quel procedimento erano stati sentiti gli affidatari presso i quali la bimba era stata temporaneamente collocata. Adita dalla madre della minore, la Corte d'appello revoca la dichiarazione di adottabilità, senza disporre la convocazione degli affidatari. La Procura generale presso la Corte d'appello e il tutore della bimba ricorrono per cassazione, censurando la violazione dei principi introdotti con l. n. 173/2015. La Corte di Cassazione accoglie i ricorsi e rinvia per una nuova valutazione sullo stato di abbandono, nel rispetto della disciplina in questione, ad altra Corte d'appello. La questione
Gli affidatari o i collocatari, presso cui si trovi un minore, hanno diritto di essere sentiti in tutti i gradi del giudizio relativo alla dichiarazione di stato di abbandono del minore stesso, o è sufficiente che la loro audizione avvenga solo in primo grado? Le soluzioni giuridiche
Come è noto, la l. n. 173/2015 ha inteso garantire la continuità delle relazioni affettive dei minori, che si trovino temporaneamente affidati o collocati in famiglia differente da quella d'origine. In particolare l'art. 2 di detta legge ha integrato il testo dell'art. 5, comma 1, l. n. 184/1983, stabilendo che affidatari o collocatari devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, affidamento e adottabilità del minore che hanno con sé, ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore medesimo. Osserva con precisione la sentenza in esame che la ratio della norma è duplice: a) offrire al giudice elementi utili per la decisione, in particolare sull'indole, sui comportamenti, bisogni e criticità del minore, «secondo una valutazione fondata sull'esperienza relazionale» di chi con il minore è in stretto e diretto contatto; b) garantire al minore il diritto di conservare figure significative, importanti per il suo equilibrato sviluppo psico-fisico. Proprio per far emergere in giudizio la complessiva personalità del minore e le sue esigenze, la novella ha creato un inedito diritto di convocazione degli affidatari (o collocatari) nei procedimenti afferenti il minore (da quelli meno invasivi: esercizio della responsabilità genitoriale, a quelli densi di conseguenze più incisive: dichiarazione dello stato di abbandono, prodromico ad una futura adozione). Nessuna disposizione di natura transitoria prevede la l. n. 173/2015; deve ritenersi, secondo i principi generali, che le previsioni di rito ivi contemplate, in difetto di deroga, trovino applicazione ai procedimenti in corso, come precisa la sentenza in commento. Nel caso di specie, gli affidatari della minore erano stati convocati dal Tribunale minorile, mentre altrettanto non era stato fatto dalla Corte d'appello, adita con l'impugnazione del dichiarato stato di abbandono della figlia, da parte della madre. Osserva la Cassazione che la mancata audizione della famiglia affidataria (conseguente dell'omessa convocazione), per di più senza alcuna giustificazione, integra nullità della pronuncia, dovendo essere disposto detto incombente in ogni grado di giudizio. Ma vi è di più: nella specie, l'audizione degli affidatari sarebbe stata ancor più necessaria, per procedere ad un adeguato bilanciamento dei diritti in conflitto, «in quanto la pronuncia di secondo grado ha disposto la revoca dell'adottabilità». Osservazioni
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione si pronuncia per la prima volta sulla l. n. 173/2015. Già si è ricordato che essa mira a garantire la continuità delle relazioni affettive, che possono costituirsi durante un periodo di affidamento (o di collocamento) eterofamiliare, disposto ai sensi degli artt. 2 ss., l. n. 184/1983, in caso di allontanamento del minore dalla famiglia affidataria per rientro nella famiglia d'origine, adozione da parte di coppia diversa, ovvero nuovo affidamento a terzi. Nel contempo la legge ha inteso garantire agli affidatari un vero e proprio diritto di essere convocati nei procedimenti relativi al minore (da quelli afferenti l'attribuzione e l'esercizio della responsabilità da parte dei suoi genitori, ovvero de potestate, fino a quelli finalizzati alla declaratoria di stato di abbandono). Gli affidatari hanno anche facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore, al fine di fornire al Giudice quelle informazioni, apprese proprio in occasione della loro convivenza, che possono essere preziose per pervenire ad una decisione nell'interesse del minore stesso. Avuto riguardo alla funzione della normativa, si è esclusa la necessità di procedere alla convocazione dell'affidatario, se esso sia il Comune, dovendosi valorizzare solo il rapporto diretto e personale con la famiglia dell'affidatario (o collocatario) (Trib. Milano 26 novembre 2015, v. La nuova legge sulla continuità affettiva non si applica in caso di affidamento all'ente, in ilFamiliarista.it) La l. 173/2015 non specifica quale sia la posizione processuale degli affidatari, se parti in senso sostanziale o processuale dei procedimenti in cui si deve procedere alla loro convocazione, né ha precisato come ed in che termini si debba far valere la nullità, conseguente alla mancata convocazione. Una pronuncia di merito ha optato per l'attribuzione agli affidatari del ruolo di parte in senso sostanziale ed ha escluso una loro legittimazione autonoma ad impugnare la sentenza (nelle specie, dichiarativa dello stato di abbandono del minore) resa all'esito di un giudizio in cui la loro convocazione era stata omessa. Ad avviso di quella pronuncia, la nullità (relativa) avrebbe potuto essere dedotta solo dal pubblico ministero, ovvero dal tutore o curatore speciale del minore, che a tanto non avevano provveduto (App. Milano 19 luglio 2016, v. A. Figone, Gli affidatari non possono impugnare la dichiarazione di adottabilità, in ilFamiliarista.it) Nella fattispecie di cui alla sentenza in commento, gli affidatari erano stati convocati in primo grado, davanti al tribunale minorile, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore. L'incombente non era stato invece rinnovato in sede di appello, all''esito del quale era stata revocata quella dichiarazione. Sia il P.G. sia il tutore della minore avevano presentato ricorso in cassazione, mentre altrettanto non avevano fatto gli affidatari (in coerenza con la decisione di merito da ultimo richiamata). La Cassazione ha modo di precisare come la convocazione degli affidatari debba essere effettuata in tutti i gradi del procedimento, non prevedendo l'art. 5 l. n. 184/1983 novellato limiti di operatività, aggiungendo come, nella specie, quella convocazione (legittimante la presentazione di memorie) sarebbe stata vieppiù importante, avendo la Corte territoriale revocato la dichiarazione di adottabilità del minore affidato. Si tratta di decisione condivisibile, che rispecchia appieno la ratio della l. n. 173/2015 che, dal punto di vista strettamente processuale, presenta tuttavia qualche criticità. La legge infatti intende preservare le relazioni affettive che possono essersi costruite durante un affidamento eterofamiliare, ma nel contempo riconosce agli affidatari il ruolo di “fonte” di informazioni per il giudice sulla personalità e le esigenze del minore, apprese in occasione di una più o meno lunga convivenza con lo stesso. |