“Divorzio breve”: il Presidente del Tribunale di Roma modifica i criteri di assegnazione della I sezione civile
21 Settembre 2015
Con decreto del 25 giugno 2015, il Presidente del Tribunale ordinario di Roma ha parzialmente modificato i criteri di assegnazione della I sezione civile, alla luce delle novità introdotte dalla l. 6 maggio 2015, n. 55.
Nel testo si osserva che logica conseguenza dell'abbreviazione dei termini per la proposizione della domanda di divorzio è che, considerata la tempistica intercorrente tra il deposito del ricorso e la fissazione dell'udienza presidenziale, «buona parte dei procedimenti di separazione giudiziale risulterà al momento della sua proposizione ancora pendente innanzi al giudice istruttore».
Ulteriore conseguenza sarà l'insorgenza, una volta pronunciata la sentenza parziale di divorzio, di questioni relative alle condizioni del mutato status di parti divorziate identiche o comunque connesse a quelle oggetto di controversia nel procedimento di separazione, considerato che non costituirà più un'eccezione la contemporanea pendenza dei due procedimenti, ma sarà bensì la regola anche in virtù dell'immediato afflusso di cause divorzili che in passato sarebbero state distribuite nell'arco di un triennio.
Il Presidente prosegue rilevando che, per ragioni organizzative funzionali ad una celere e concentrata definizione dei procedimenti di separazione e di divorzio, già da tempo si è stabilito che «il giudice svolgente le funzioni presidenziali sia, all'interno del singolo procedimento, lo stesso chiamato a ricoprire le funzioni del giudice istruttore», investito quindi fin dall'inizio della completa cognizione della causa.
Per le medesime ragioni, poi, è opportuno che il giudice assegnatario della causa di divorzio possa essere fin dalla fase presidenziale lo stesso dinnanzi al quale penda la causa di separazione tra le stesse parti. Ciò consente sia di evitare una duplicazione di giudizi da parte di collegi diversi con la possibilità che insorgano irragionevoli contrasti su identiche questioni ovvero mutamenti rispetto ai provvedimenti provvisori della causa di separazione del provvedimento presidenziale di divorzio adottato nella prima fase del processo, sia di consentire al medesimo giudice l'istruzione del procedimento senza inutili duplicazioni di accertamenti o indagini. Si lascia comunque impregiudicata la facoltà dello stesso di adottare qualunque provvedimento in ordine alla trattazione congiunta o meno dei due procedimenti ovvero di rimettere al Collegio la definizione di quello di separazione qualora si profili la cessazione della materia del contendere.
Al fine di garantire l'equilibrio dei ruoli dei singoli giudici della Sezione, si ritiene, quindi, di dover modificare il criterio di assegnazione limitatamente ai giudizi di divorzio che verranno attribuiti per connessione al giudice della causa di separazione se ancora pendente innanzi alla Sezione. La pendenza cessa al momento della remissione della causa al Collegio una volta svoltasi l'udienza di precisazione delle conclusioni con relativa annotazione di modo che il giudice assegnatario del procedimento di divorzio per connessione venga saltato nell'assegnazione del fascicolo successivo con lo stesso oggetto, che gli sarebbe spettato sulla base del criterio ordinario vigente.
Ciò premesso, il Presidente del Tribunale dispone, a parziale modifica dei criteri di assegnazione della I sezione civile, che «al giudice innanzi al quale penda la causa di separazione giudiziale venga assegnata la causa di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le medesime parti». Sarà il Presidente della Sezione a provvedere, previa segnalazione della pendenza della causa di separazione, all'assegnazione. Dovrà anche garantire la perequazione delle assegnazioni dei procedimenti di divorzio tra i giudici della Sezione «con annotazione dell'assegnazione per connessione, così da saltare il giudice nell'assegnazione del fascicolo successivo con lo stesso oggetto che gli sarebbe spettato secondo il criterio ordinario vigente». Il provvedimento in esame ha efficacia immediata, «subordinatamente al parere unanime del Consiglio Giudiziario e salvo diversa deliberazione del CSM».
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