Sono esenti da imposta anche gli atti di divisione del bene comune collegati alla separazione
21 Ottobre 2016
Il caso. Il ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione delle imposte di registro e catastali con il quale era stato sottoposto a tassazione l'atto giudiziario di conciliazione, lamentando la mancata applicazione delle esenzioni previste dall'art. 19 l. n. 74/1987 per tutti gli atti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Controparte ha rilevato che l'esenzione richiesta dall'istante non poteva essere applicata nel caso in esame in quanto l'atto dispositivo del patrimonio non era funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e si poneva temporalmente al di fuori del procedimento di separazione. La divisione del compendio immobiliare, oltretutto, non aveva un nesso diretto con la separazione personale, dichiarata anni prima.
L'esenzione da imposta è estesa agli atti di disposizione patrimoniale funzionali e collegati alla separazione. Gli ex coniugi avevano posto in essere due distinti procedimenti: uno per la separazione coniugale, l'altro per la definizione della divisione dei beni comuni. Questo secondo processo, protrattosi nel tempo, è, ad avviso del Collegio, collegato nei fatti al primo, trovando conclusione nella reciproca rinuncia di ogni domanda singolarmente prospettata nel corso del giudizio e nell'espressa dichiarazione di voler sciogliere la comunione immobiliare, trasformata da legale a ordinaria. Di conseguenza, anche l'atto impugnato dall'istante, secondo la Commissione, è soggetto all'esenzione prevista dall'art. 19 l. n. 74/1987 nonostante la definizione del procedimento di divisione dei beni comuni sia avvenuta diversi anni dopo la sentenza esecutiva di separazione. Tale conclusione è conforme a quanto già sostenuto dalla Cassazione che ha classificato come «provvedimenti “relativi” a procedimenti “divorzili”» anche quelli che «pur se non pronunciati nel corso del giudizio di divorzio, siano comunque rivolti a regolare i rapporti economici insorti tra i coniugi a cagione della lite matrimoniale» (Cass. civ., sez. trib., 22 maggio 2002, n. 7493). Ratio di tale estensione è quella di favorire, mediante l'incentivo fiscale, la definizione delle controversie coniugali, spesso ostacolate dall'onere economico da sostenere per la sistemazione dei rapporti patrimoniali. Ai sensi dell'art. 191 c.c., la divisione giudiziale può intervenire solo successivamente allo scioglimento della comunione coniugale, quindi fuori dal procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ne deriva che, nel caso di specie, l'esclusione dall'esenzione dell'atto impugnato dal ricorrente sarebbe costituzionalmente incongrua: un provvedimento di divisione giudiziale che termini una controversia patrimoniale insorta in relazione a un procedimento divorzile, infatti, «non verrebbe fiscalmente incentivato solo perché il rispetto della forma processuale ne impedisce la contestuale trattazione». Per questi motivi, la CTP di Avellino accoglie il ricorso. |