Tribunale dei minori di Roma: sì all’adozione ad una coppia di uomini
22 Marzo 2016
Nuove forme di genitorialità. Dopo sette anni di convivenza e di forte legame sentimentale, una coppia di uomini ha contratto matrimonio in Canada, «Stato nel cui ordinamento tale vincolo è riconosciuto come diritto della persona». Successivamente, la coppia ha deciso di concretizzare il progetto di genitorialità, affidandosi ad una clinica, sempre in Canada, per la procedura di maternità surrogata su base volontaria (essendo vietata quella commerciale). I due uomini hanno mantenuto costanti rapporti con la donna portatrice, visitandola nel periodo della gestazione e restando nella città natale del nascituro per oltre due mesi dopo la sua nascita. Ricorre avanti al Tribunale minorile il padre sociale del minore chiedendo di «dichiararsi nei suoi confronti e nell'interesse del bambino l'adozione in casi particolari ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, lett. d) l. n. 184/1983, modificata dalla l. n. 149/2001».
L'analisi dei servizi sociali. Entrambi gli uomini appartengono a nuclei familiari solidi, in cui hanno potuto «formare la propria personalità in piena autonomia essendo stati supportati da stima e affetto». Hanno «definito in piena consapevolezza la propria identità sessuale assumendo responsabilmente la loro scelta di vita». Hanno voluto realizzare il progetto della genitorialità in modo consapevole e responsabile, valutando anche le possibili conseguenze per il bambino. Entrambi i genitori hanno assistito al parto e hanno mantenuto rapporti regolari con la donna che ha partorito il loro figlio. Dopo una serie di colloqui, anche con gli istituti scolastici frequentati dal minore, i servizi sociali concludono riconoscendo nel nucleo familiare formatosi un luogo di piena garanzia per lo sviluppo armonico delle potenzialità del bambino.
Il parere del Pubblico ministero minorile. Il P.m.m. ha espresso parere negativo all'accoglimento del ricorso, ritenendo:
La parola al Collegio Giudicante. Nel giungere alla soluzione della questione prospettata dal ricorrente, il Tribunale minorile ricorda che nell'ordinamento italiano non esiste alcun divieto ad adottare per la singola persona, «quale che sia il suo orientamento sessuale». Nel dettaglio, in Italia è prevista la possibilità di adozione piena, che presuppone che gli adottanti siano uniti da un rapporto di coniugio riconosciuto dall'ordinamento. Tuttavia, esiste anche una seconda forma di adozione, l'adozione in casi particolari, «in base alla quale, nell'interesse superiore del minore, la domanda di adozione può essere sottoposta anche da persona singola, ai sensi del combinato disposto dell'art. 44, lett. d), e dell'art. 7 della l. n. 184/1983». Tale formula di adozione mira chiaramente a realizzare l'interesse del minore ad una famiglia in casi tassativi «per un verso ampliando il novero dei soggetti legittimati a diventare genitori adottivi e , per altro verso, semplificando la procedura di adozione». L'adozione in casi particolari, come spiega il Collegio, mira a favorire il consolidamento tra minori e parenti o persone che già si prendono cura di lui, mettendo a loro disposizione lo strumento adottivo con effetti più limitati rispetto all'adozione piena, ma con presupposti meno rigorosi. Nel caso in esame, la lett. d) del comma 1 del citato articolo prevede che il minore possa essere adottato «quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo». La norma non deve essere interpretata nel senso che il presupposto sia costituito da una situazione di abbandono, come prospettato dal P.m.m.. Specifica il Tribunale che presupposto è invece «l'impossibilità dell'affidamento preadottivo e non una situazione di abbandono ad esso prodromica». Alla luce di tale interpretazione altri giudici di merito hanno disposto l'adozione di un minore a coppie di conviventi (v. Trib. per i Minorenni di Milano n. 626/2007; App. Firenze n. 1274/2012). Inoltre, il Collegio ritiene che nel caso di specie debba tenersi conto della situazione di fatto concretizzatasi: il minore «è nato e cresciuto con il ricorrente ed il suo compagno, suo padre biologico, instaurando con loro un legame inscindibile che, a prescindere da qualsiasi “classificazione giuridica”, nulla ha di diverso rispetto ad un vero e proprio vincolo genitoriale». Dunque, «negare a questo bambino i diritti e i vantaggi derivanti da questo rapporto costituirebbe certamente una scelta non corrispondente all'interesse del minore».
Sì all'adozione. In conclusione il Tribunale, in conformità a propri analoghi precedenti (A. Figone, Coppia omoaffettiva: adozione del figlio della convivente), resi su richiesta della compagna della madre biologica, ritiene che la normativa debba essere interpretata alla luce delle emergenze sociali che instano per il riconoscimento di nuove forme genitoriali, nell'attesa che il Legislatore italiano intervenga predisponendo una disciplina capace di tutelare anche i nuovi modelli familiari. L'art. 44, lett. d) predetto è da ritenersi applicabile , senza alcuna forzatura, al caso in esame: il Tribunale per i minorenni di Roma quindi accoglie il ricorso, sussistendo tutti i presupposti di diritto e di fatto ed atteso che risponde all'interesse del minore essere adottato dal ricorrente. |