La competenza del Tribunale per i Minorenni nelle controversie relative al diritto di visita dei nonni

22 Aprile 2016

È ammissibile il regolamento di competenza, ad istanza di parte o d'ufficio, proposto avverso provvedimenti che non abbiano carattere definitivo e decisorio, quale devono ritenersi quelli emessi in sede di volontaria giurisdizione, aventi ad oggetto i diritti di cui all'art. 317 bis c.c..
Massima

È ammissibile il regolamento di competenza, ad istanza di parte o d'ufficio, proposto avverso provvedimenti che non abbiano carattere definitivo e decisorio, quale devono ritenersi quelli emessi in sede di volontaria giurisdizione, aventi ad oggetto i diritti di cui all'art. 317 bis c.c..

Il ricorso è pienamente fondato e deve essere accolto in ossequio alla pronuncia della Corte costituzionale n. 194/2015 che, investita della questione di legittimità costituzionale del novellato art. 38 disp. att. c.c. l'ha risolutamente esclusa, atteso che non può certo apparire irragionevole la scelta di attribuire a un giudice specializzato - e da considerarsi "naturale" per la tutela degli interessi dei minori - anche la competenza in ordine alle controversie contemplate all'art. 317 bis c.c..

Il caso

Pendente in sede di appello giudizio di separazione tra i genitori, i nonni proponevano ricorso ex art. 317 bis c.c. al competente Tribunale per i Minorenni. Quest'ultimo si dichiarava, però, incompetente, sul presupposto che la domanda sostanziasse un'impugnazione atipica del provvedimento con cui il giudice della separazione aveva, in via prudenziale, sospeso gli incontri con la nipote minorenne.

Avverso il provvedimento d'incompetenza, i nonni proponevano, dunque, regolamento di competenza innanzi alla Corte di Cassazione rilevando la violazione dell'art. 317 bis c.c. e art. 38 disp. att. c.c., nella parte in cui quest'ultima norma disciplina la competenza del giudice speciale minorile alla pronuncia di provvedimenti diretti alla regolamentazione del diritto di visita dei nonni.

La questione

La Corte di Cassazione è chiamata a valutare due importanti questioni.

La prima preliminare questione è relativa all'ammissibilità del regolamento di competenza, proposto dalla parte, avverso i provvedimenti pronunciati nell'ambito di procedimenti di volontaria giurisdizione.

La seconda questione concerne, invece, la competenza del giudice speciale minorile a pronunciare provvedimenti relativi al diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, anche in caso di pendenza innanzi al Tribunale ordinario del giudizio di separazione o divorzio tra i genitori.

Le soluzioni giuridiche

In ordine alla prima questione, l'orientamento dominante in giurisprudenza è nel senso che «la pronuncia sulla competenza contenuta in un provvedimento camerale privo di decisorietà e definitività non è impugnabile con il regolamento di competenza ad istanza di parte, atteso che la affermazione o la negazione della competenza è preliminare e strumentale alla decisione di merito e non ha una sua natura specifica, diversa da quest'ultima, tale da giustificare un diverso regime di impugnazione e da rendere ipotizzabile un interesse all'individuazione definitiva ed incontestabile del giudice chiamato ad emettere un provvedimento privo di decisorietà e definitività». (Cass. civ., 14 maggio 2013, n. 11463, in Giust. Civ. Mass., 2013. In tal senso v.: Cass. civ., 4 novembre 2015, n. 22568, in Giust. Civ. Mass., 2015; Cass. civ., 12 agosto 2014, n. 17876, in Giust. Civ. Mass., 2014; Cass. civ., 12 maggio 2014, n. 10211, in Giust. Civ. Mass., 2014; Cass. civ., 3 gennaio 2013, n. 49, in Giust. Civ. Mass., 2013; Cass. civ., 16 gennaio 2007, n. 825, in Giust. Civ. Mass., 2007; Cass. civ., 29 marzo 2005, n. 6615, in DeG - Dir. e giust., 2005, 25, 41).

A tale regola la Cassazione ha apportato significative aperture in riferimento però al solo regolamento di competenza d'ufficio. In proposito si è, infatti, evidenziato come tale regolamento abbia lo scopo di «risolvere un conflitto di competenza tra due uffici giudiziari e, conseguentemente, di non privare le parti di un organo giurisdizionale presso il quale esercitare il diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio» (Cass. civ., 26 gennaio 2015, n. 1349, in Giur. It., 2005, 1107, con nt. F. Tizi, Competenza del Tribunale ordinario sull'azione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, in Giur.it., 2015, CLXVII; conformi Cass. civ., 4 agosto 2011, n. 16959, in Giust. civ. Mass., 2011, 9, 1232 ; Cass. civ., 22 settembre 2005, n. 18639, in Giust. Civ. Mass., 2005; Cass. civ., 7 aprile 2004, n. 6892, in Giur. it., 2005, 101).

Nel caso in esame la S.C., ritenendo tale orientamento restrittivo fortemente limitativo finisce per ammettere il regolamento, anche ove proposto dalla parte, del provvedimento di diniego di competenza pronunciato nell'ambito di un procedimento di cui all'art. 317 bis c.c. (In diverso ambito, ma per l'ammissibilità del regolamento di competenza ad istanza di parte di provvedimenti privi del carattere della definitività e decisorietà, v. anche Cass. civ., 15 marzo 2001, n. 3765, in Giust. Civ., 2001, I, 2658).

Una volta ammesso, la Cassazione accoglie il regolamento sulla base del principio espresso da C. cost., 24 settembre 2015, n. 194 (A. Simeone, Per le cause degli ascendenti il Tribunale per i minorenni è l'unico competente, in ilFamiliarista.it), secondo cui, a norma all'art. 38 disp. att. c.c., come novellato dalla l. n. 219/2012 e successivo d.lgs. n. 154/2013, la competenza del Tribunale per i Minorenni si estende alla regolamentazione del diritto di visita dei nonni anche in pendenza di giudizio di separazione o divorzio tra i genitori.

Osservazioni

L'art. 2, comma 1, lett. p), l. n. 219/2012 ha delegato al Governo l'emanazione di un decreto legislativo che prevedesse «la legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori». La delega è stata attuata con il d.lgs. n. 154/2013 che ha, però, agito, non solo sul piano sostanziale introducendo all'art. 317 bis c.c., il diritto dei nonni ad intrattenere rapporti con i nipoti minorenni, ma anche su quello processuale attribuendo tali controversie alla competenza del giudice speciale minorile.

Sebbene la collocazione sistematica del contenzioso di cui all'art. 317 bis c.c. nell'art. 38, comma 2, disp. att. c.c. non lasciasse spazio a dubbi interpretativi in ordine alla competenza del Tribunale per i Minorenni (cfr. L. M. Cosmai, Il riparto di competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni, in ilFamiliarista.it) anche ove tra i genitori fosse pendente un processo di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c., la questione è stata oggetto di sindacato di legittimità.

Più in particolare, sulla competenza di cui al novellato art. 38 disp. att. c.c. del giudice specializzato ex art. 317 bis c.c. è stata sollevata dai Tribunali dei minorenni di Bologna (ord., 5 maggio 2014, in Dir. Fam. Pers., 2014, 3, I, 1033, nt. F. Danovi, Diritti dei nonni e competenza minorile: la parola alla Corte Costituzionale; ivi, 2014, 4, I, 1319, con nt. G. Frezza, Qualche dubbio sull'ammissibilità e sulla fondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 38, comma 1, disp. att. c.c.; in ilFamiliarista.it, con nt. G. Sapi, È legittima la competenza del Tribunale per i Minorenni a decidere sul diritto di visita dei nonni?) e Napoli (ordinanze 25 luglio 2014, n. 210 e 10 novembre 2014, n. 20) questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 73, 77 e 111 Cost., per avere l'estensione di competenza de qua - prevista dall'art. 96 d. lgs. n. 154/2013 - non solo ecceduto la delega di cui all'art. 2, comma 1, lett. p), l. 219/2012, ma anche creato una dissonanza con il principio di concentrazione delle tutele.

La Corte Costituzionale (C. cost, 24 settembre 2015, n. 194, cit.), nel respingere ogni censura di legittimità, dopo aver statuito come «la mancata previsione, nella legge di delega, di una specifica direttiva a proposito del giudice competente per il contenzioso in esame non possa interpretarsi come una sorta di implicito e necessario vincolo alla sua devoluzione al giudice non specializzato», ha disconosciuto l'estensione della ratio del cumulo processuale alle controversie di cui all'art. 317 bis c.c. «giacché la concentrazione processuale voluta dal legislatore con la riforma dell'art. 38 disp. att. c.c. riguarda l'ipotesi in cui sussista identità soggettiva tra il procedimento di separazione o divorzio (o quello ex art. 316 c.c.) e quello ex artt. 330-333 c.c.; identità esclusa a priori nei procedimenti ex art. 317 bis c.c.; la scelta del legislatore delegato di attribuire al giudice specializzato (il Tribunale per i minorenni) le controversie ex art. 317 bis c.c. non è neppure irragionevole, considerata l'obiettiva diversità degli interessi fatti valere in quel procedimento rispetto a quelli introdotti nei procedimenti eventualmente pendenti tra i genitori».

Invero, quanto statuito dai Giudici delle Leggi ha trovato piena attuazione nella decisione oggetto del presente commento. Questa - superando il principio secondo cui non sarebbero soggetti a regolamento i provvedimenti carenti del requisito della decisorietà e definitività - ha giustamente, ancorché proposto dalla parte, ammesso regolamento di competenza avverso il provvedimento d'incompetenza del giudice speciale. Diversamente opinando si sarebbe, infatti, giunti - a detta della decisione in esame - al risultato di ledere la posizione delle parti «che, a fronte di veri e propri stalli dei procedimenti giudiziari da loro intentati, intendano contestare (e perciò impugnare) i provvedimenti declinatori della propria competenza adottati dai giudici».

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