Nulla la scrittura privata che modifica il regime di visita ai figli stabilito in sede di separazione
22 Maggio 2017
Il caso. Parte ricorrente ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello aveva confermato la sua condanna ai sensi degli artt. 81 e 388, comma 2, c.p. per aver più volte eluso quanto stabilito con il provvedimento di omologazione della separazione in merito al diritto di visita ai figli minori da parte del marito. Secondo la donna, erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto efficace l'accordo dei coniugi omologato nel 2008 in quanto con scrittura privata del 2009 entrambi avevano deciso di modificarne il contenuto, privandolo di efficacia.
Nulla la scrittura privata che modifica le condizioni stabilite in sede di separazione. La Corte di cassazione, richiamando la consolidata giurisprudenza sul tema, ritiene che non sia possibile per i coniugi modificare le disposizioni contenute nel decreto di omologazione della separazione ovvero nell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. (Cass., sez. II civ., 12 gennaio 2016, n. 298). Il necessario intervento del Giudice sull'accordo modificativo, infatti, è posto in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli. Nel caso in esame, l'accordo concluso dai coniugi deve considerarsi pregiudizievole per i preminenti interessi dei figli minori in quanto non stabilisce le modalità di visita dei bambini a favore del genitore non collocatario, risultando, pertanto, del tutto generico. La Suprema Corte, infine, specifica che il reato di cui all'art. 388, comma 2, c.p. presuppone un provvedimento del Giudice civile concernente l'affidamento dei minori con la precisazione che l'elusione si sostanzia in qualunque comportamento che ne ponga nel nulla o aggiri le finalità mentre i relativi obblighi devono essere valutati non in termini letterali ma alla luce dell'interesse del minore. Il ricorso viene, quindi, dichiarato inammissibile. |