Unioni civili: il Consiglio di Stato dà parere favorevole al decreto transitorio

Redazione Scientifica
22 Luglio 2016

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto transitorio del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina l'istituzione dei registri nell'archivio dello stato civile per la costituzione delle unioni civili.

Il 21 luglio il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole (n. 1695) sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76”.

Il Decreto si compone di 10 articoli.
L'art. 1 (Richiesta di costituzione dell'unione civile) disciplina la fase della presentazione delle richieste delle parti all'ufficiale dello stato civile. Ai fini della costituzione, quindi, due persone maggiorenni dello stesso sesso devono fare congiuntamente richiesta che deve contenere le informazioni personali dei richiedenti indicate al comma 2 dello stesso articolo. Il Consiglio di Stato esclude espressamente la giuridica configurabilità di una “obiezione di coscienza” da parte dell'ufficiale di stato civile il quale, in base a proprie convinzioni culturali, religiose o morali, rifiuti di rendere operativo l'istituto dell'unione civile. Ciò in difetto di specifica previsione normativa che contempli l'obiezione di coscienza, come avviene invece quanto all'aborto o la sperimentazione animale.

L'art. 2 (Verifiche) definisce le verifiche che l'ufficio dello stato civile deve compiere in seguito al ricevimento della richiesta, così come disciplinato dall'art. 1.

L'art. 3 (Costituzione dell'unione e registrazione degli atti nell'archivio dello stato civile) dispone che la costituzione dell'unione sia registrata nell'archivio dello stato civile, adempimento cui l'ufficiale è chiamato a provvedere in virtù dell'art. 1, comma 3, della legge.

L'art. 4 (Scelta del cognome comune) stabilisce le modalità di scelta del cognome comune. Si prescrive che nella dichiarazione costitutiva, le parti possano indicare il cognome comune che abbiano stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione civile.

L'art. 5 (Unione costituita a seguito della rettificazione di sesso di uno dei due coniugi) prescrive che l'unione civile si costituisce automaticamente tra i coniugi se, dopo la rettificazione di sesso di uno di loro, abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non farne cessare gli effetti civili.

L'art. 6 (Scioglimento dell'unione civile per accordo tra le parti) disciplina lo scioglimento dell'unione per accordo delle parti. E' l'ufficiale del comune di residenza di una delle parti, o del comune a cui è iscritta la dichiarazione costitutiva dell'unione, a essere competente per l'accordo di scioglimento.

L'art. 7 (Documento attestante la costituzione dell'unione) riguarda il documento attestante la costituzione dell'unione, atto “certificativo” dell'unione, che ne indica anche il contenuto: dati anagrafici delle parti, regime patrimoniale, residenza, dati anagrafici e residenza dei testimoni.

L'art. 8 (Trascrizioni e nulla osta) disciplina le trascrizioni e il nulla osta all'unione civile presentato dallo straniero, stabilendo che sono trascritte negli archivi di stato civile le unioni civili costituite all'estero secondo la legge italiana davanti al capo dell'ufficio consolare, competente in base alla residenza di una delle due parti.

L'art. 9 (Registro provvisorio delle unioni civili e formale) riguarda le formule e l'istituzione del registro provvisorio delle unioni civili.

L'art. 10 (Disposizioni finali) stabilisce che le disposizioni del provvedimento si applichino fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti all'art. 1, comma 28, l. n. 76/2016.

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