Vaccini obbligatori: in Gazzetta Ufficiale la legge di conversioneFonte: L. 31 luglio 2017 n. 119
22 Agosto 2017
Motivazione del decreto e obbligo vaccinale
La ratio della l. n. 119/2017 di conversione del d.l. n. 73/2017 è efficacemente indicata nel riscritto art. 1 comma 1:
Per raggiungere tali obiettivi sono rese obbligatorie, per tutti i soggetti tra zero e sedici anni (compresi i minori stranieri non accompagnati che siano presenti sul territorio nazionale e la cui età sia ricompresa tra zero e sedici anni), dieci vaccinazioni, suddivise in due gruppi: il primo gruppo ricomprende le vaccinazioni anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b; il secondo gruppo ricomprende le vaccinazioni anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella. Ogni tre anni, il Ministro della salute, all'esito di una indagine che coinvolge vari enti al fine di verificare i tassi di copertura, può disporre con decreto la cessazione dell'obbligatorietà per una o più vaccinazioni del secondo gruppo. È poi previsto che il Sistema Sanitario Nazionale, per il tramite delle regioni e delle provincie autonome, assicuri l'offerta attiva e gratuita di altre quattro vaccinazioni, ossia anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus, che saranno offerte gratuitamente perché previste nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale del triennio 2017-2019 (così la Circolare del Ministero della Salute del 14 agosto 2017). Il decreto prevede due casi di esenzione dall'obbligo vaccinale:
Aspetti sanzionatori
La legge di conversione ha apportato modifiche all'originario, e severo, impianto sanzionatorio. Ora, nel caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, la procedura di infrazione è articolata nei seguenti passaggi:
La sanzione non verrà irrogata nel solo caso in cui, dopo la formale contestazione da parte dell'Azienda sanitaria locale, i genitori provvedano nel termine indicato a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale. Come accennato, la legge di conversione ha soppresso l'obbligo, per l'Azienda sanitaria locale, di segnalare i nominativi dei soggetti sanzionati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni; ne consegue che, venuto meno tale automatismo, l'onere di notiziare l'ufficio del Pubblico Ministero sussiste soltanto, e in applicazione dei più generali obblighi di protezione dei minori, nel caso in cui il medico ritenga necessario un intervento sulla responsabilità genitoriale perché, a mero titolo di esempio, la mancata vaccinazione è ritenuta sintomatica, per esempio, di una situazione abbandonica nei confronti del minore. Obblighi scolastici
I responsabili delle strutture scolastiche sono tenuti, all'atto dell'iscrizione dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori idonea documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione. La situazione vaccinale del minore può essere anche sostituita da una dichiarazione ex d.P.R. n. 445/2000; nel caso in cui i genitori intendano avvalersi di questa facoltà, devono comunque presentare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni entro il 10 luglio di ogni anno. In caso contrario, l'istituto scolastico è tenuto a segnalare la posizione all'Azienda sanitaria locale per gli adempimenti di competenza (ossia per la convocazione al colloquio ed, eventualmente, per l'irrogazione delle sanzioni). Nel caso di mancata vaccinazione, è precluso l'accesso del minore ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, incluse quelle private non paritarie. Al contrario, per gli altri gradi di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado), e per i centri di formazione professionale regionale, il certificato di vaccinazione non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro o agli esami. La legge di conversione ha previsto poi, introducendo il nuovo art. 3-bis al decreto, alcune misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle scuole a far data dall'anno scolastico 2019/2020. Infine, è previsto che nell'ambito delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e dei centri di formazione professionale, ove sia materialmente possibile, i minori non vaccinati siano inseriti in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati. Nel caso in cui non sia possibile rispettare tale limite, l'istituzione scolastica è tenuta a segnalare la situazione alle Aziende sanitarie locali di competenza, con l'obiettivo di monitorare la situazione e la copertura vaccinale. L'art. 1, comma 3-bis del decreto, introdotto dalla legge di conversione, prevede che l'Agenzia italiana del Farmaco predisponga una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è confermata la sussistenza del nesso causale con la vaccinazione stessa. È altresì istituita l'Anagrafe nazionale vaccini, che raccoglie tutti i dati significativi in tema di vaccinazioni (indicazione di soggetti vaccinati, non vaccinati, dosi e tempi di somministrazione, eventuali effetti indesiderati). Inoltre, la legge n. 119/2017 introduce un meccanismo volto a favorire la comunicazione e l'informazione istituzionale per incoraggiare la conoscenza delle disposizioni di cui al decreto, e per promuovere una adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni. A tal fine è prevista la collaborazione dei medici e dei pediatri, oltreché dei farmacisti. Contemporaneamente, al Ministero dell'istruzione è dato l'incarico di avviare iniziative di formazione dei docenti e di educare gli studenti sui tempi della prevenzione sanitaria e, in particolare, delle vaccinazioni. In conclusione
Due le maggiori problematiche del testo normativo qui esaminato. La prima riguarda la costituzionalità dell'obbligo di vaccinazione: tale criticità sembra comunque superabile se solo si pone l'accento sul fatto che il divieto di iscrizione in assenza di vaccinazione non vale per le scuole dell'obbligo, e per il fatto che la costante giurisprudenza della Corte costituzionale ha sempre ritenuto non fondate o inammissibili tutte le questioni di legittimità sollevate in passato dai Giudici, prima che venisse sospeso l'obbligo vaccinale. Ugualmente, non pare cogliere nel segno la critica di coloro che evidenziano una incostituzionalità derivante dalla violazione dell'art. 117 Cost. e, quindi, del riparto di competenze tra Stato e Regioni, potendo rientrare la materia nell'ambito della tutela della salute, come noto materia di legislazione concorrente. |