Vaccini obbligatori: in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione

22 Agosto 2017

È stato convertito in legge, con sostanziali modifiche rispetto al testo licenziato dal Governo lo scorso 7 giugno 2017, il d.l. n. 73/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale». Le novità più rilevanti riguardano la natura delle vaccinazioni obbligatorie, l'alleggerimento delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto dell'obbligo vaccinale e la promozione di strategie al fine di promuovere un'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale.
Motivazione del decreto e obbligo vaccinale

La ratio della l. n. 119/2017 di conversione del d.l. n. 73/2017 è efficacemente indicata nel riscritto art. 1 comma 1:

  • assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza in termini di profilassi e copertura vaccinale;
  • garantire il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale prevenzione vaccinale;
  • rispettare gli obblighi assunti a livello europeo e internazionale.

Per raggiungere tali obiettivi sono rese obbligatorie, per tutti i soggetti tra zero e sedici anni (compresi i minori stranieri non accompagnati che siano presenti sul territorio nazionale e la cui età sia ricompresa tra zero e sedici anni), dieci vaccinazioni, suddivise in due gruppi: il primo gruppo ricomprende le vaccinazioni anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b; il secondo gruppo ricomprende le vaccinazioni anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella. Ogni tre anni, il Ministro della salute, all'esito di una indagine che coinvolge vari enti al fine di verificare i tassi di copertura, può disporre con decreto la cessazione dell'obbligatorietà per una o più vaccinazioni del secondo gruppo.

È poi previsto che il Sistema Sanitario Nazionale, per il tramite delle regioni e delle provincie autonome, assicuri l'offerta attiva e gratuita di altre quattro vaccinazioni, ossia anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus, che saranno offerte gratuitamente perché previste nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale del triennio 2017-2019 (così la Circolare del Ministero della Salute del 14 agosto 2017).

Il decreto prevede due casi di esenzione dall'obbligo vaccinale:

  • l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, certificata dal medico curante o a seguito di analisi sierologica: in questo caso, il minore dovrà essere vaccinato soltanto per le malattie per cui non risulta immunizzato. Sarà onere del Servizio Sanitario Nazionale fornire vaccini in formulazione monocomponente, o combinata, o comunque in cui sia assente l'antigene per la malattia per la quale sussiste l'immunizzazione;
  • la presenza di un accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.
Aspetti sanzionatori

La legge di conversione ha apportato modifiche all'originario, e severo, impianto sanzionatorio. Ora, nel caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, la procedura di infrazione è articolata nei seguenti passaggi:

  • in prima battuta, i genitori, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall'Azienda sanitaria locale per un colloquio durante il quale verranno fornite informazioni circa l'opportunità delle vaccinazioni;
  • se, all'esito del colloquio, i soggetti precedentemente indicati riterranno ancora di non sottoporre a vaccinazione il minore, verrà loro comminata una sanzione pecuniaria da cento a cinquecento euro (la cornice edittale del decreto legge andava da cinquecento a settemilacinquecento euro);
  • gli organi che comminano la sanzione sono quelli competenti in base alla normativa delle regioni e delle provincie autonome (sono da intendersi le Aziende sanitarie locali e in particolare i relativi Dipartimenti di prevenzione, come chiarito dalla Circolare Ministero della Salute del 16 agosto 2017); per le ulteriori modalità procedurali; per le modalità procedurali, si fa riferimento a quanto contenuto nella l. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di sanzioni amministrative.

La sanzione non verrà irrogata nel solo caso in cui, dopo la formale contestazione da parte dell'Azienda sanitaria locale, i genitori provvedano nel termine indicato a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale.

Come accennato, la legge di conversione ha soppresso l'obbligo, per l'Azienda sanitaria locale, di segnalare i nominativi dei soggetti sanzionati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni; ne consegue che, venuto meno tale automatismo, l'onere di notiziare l'ufficio del Pubblico Ministero sussiste soltanto, e in applicazione dei più generali obblighi di protezione dei minori, nel caso in cui il medico ritenga necessario un intervento sulla responsabilità genitoriale perché, a mero titolo di esempio, la mancata vaccinazione è ritenuta sintomatica, per esempio, di una situazione abbandonica nei confronti del minore.

Obblighi scolastici

I responsabili delle strutture scolastiche sono tenuti, all'atto dell'iscrizione dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori idonea documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione. La situazione vaccinale del minore può essere anche sostituita da una dichiarazione ex d.P.R. n. 445/2000; nel caso in cui i genitori intendano avvalersi di questa facoltà, devono comunque presentare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni entro il 10 luglio di ogni anno. In caso contrario, l'istituto scolastico è tenuto a segnalare la posizione all'Azienda sanitaria locale per gli adempimenti di competenza (ossia per la convocazione al colloquio ed, eventualmente, per l'irrogazione delle sanzioni).

Nel caso di mancata vaccinazione, è precluso l'accesso del minore ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, incluse quelle private non paritarie. Al contrario, per gli altri gradi di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado), e per i centri di formazione professionale regionale, il certificato di vaccinazione non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro o agli esami.

La legge di conversione ha previsto poi, introducendo il nuovo art. 3-bis al decreto, alcune misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle scuole a far data dall'anno scolastico 2019/2020.

Infine, è previsto che nell'ambito delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e dei centri di formazione professionale, ove sia materialmente possibile, i minori non vaccinati siano inseriti in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati. Nel caso in cui non sia possibile rispettare tale limite, l'istituzione scolastica è tenuta a segnalare la situazione alle Aziende sanitarie locali di competenza, con l'obiettivo di monitorare la situazione e la copertura vaccinale.

Attività di vigilanza e di informazione

L'art. 1, comma 3-bis del decreto, introdotto dalla legge di conversione, prevede che l'Agenzia italiana del Farmaco predisponga una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è confermata la sussistenza del nesso causale con la vaccinazione stessa.

È altresì istituita l'Anagrafe nazionale vaccini, che raccoglie tutti i dati significativi in tema di vaccinazioni (indicazione di soggetti vaccinati, non vaccinati, dosi e tempi di somministrazione, eventuali effetti indesiderati).

Inoltre, la legge n. 119/2017 introduce un meccanismo volto a favorire la comunicazione e l'informazione istituzionale per incoraggiare la conoscenza delle disposizioni di cui al decreto, e per promuovere una adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni. A tal fine è prevista la collaborazione dei medici e dei pediatri, oltreché dei farmacisti. Contemporaneamente, al Ministero dell'istruzione è dato l'incarico di avviare iniziative di formazione dei docenti e di educare gli studenti sui tempi della prevenzione sanitaria e, in particolare, delle vaccinazioni.

In conclusione

Due le maggiori problematiche del testo normativo qui esaminato. La prima riguarda la costituzionalità dell'obbligo di vaccinazione: tale criticità sembra comunque superabile se solo si pone l'accento sul fatto che il divieto di iscrizione in assenza di vaccinazione non vale per le scuole dell'obbligo, e per il fatto che la costante giurisprudenza della Corte costituzionale ha sempre ritenuto non fondate o inammissibili tutte le questioni di legittimità sollevate in passato dai Giudici, prima che venisse sospeso l'obbligo vaccinale.

Ugualmente, non pare cogliere nel segno la critica di coloro che evidenziano una incostituzionalità derivante dalla violazione dell'art. 117 Cost. e, quindi, del riparto di competenze tra Stato e Regioni, potendo rientrare la materia nell'ambito della tutela della salute, come noto materia di legislazione concorrente.

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