Il cambio della serratura dopo l'udienza presidenziale

22 Settembre 2017

È legittima la condotta del marito che, ottenuta l'assegnazione della casa coniugale, ha cambiato le serrature impedendo così alla moglie di riaccompagnare il figlio minore fin dentro l'abitazione nonché di recuperare i suoi beni personali?

È legittima la condotta del marito che, ottenuta l'assegnazione della casa coniugale, ha cambiato le serrature impedendo così alla moglie di riaccompagnare il figlio minore fin dentro l'abitazione nonché di recuperare i suoi beni personali?

L'assegnazione della casa coniugale, che comprende anche gli arredi (Cass. 14 febbraio 1986, n. 878) concede, indipendentemente dalle ragioni proprietarie (e dunque, nel caso di specie, dall'esistenza della comunione ordinaria) a chi la ottiene, il diritto di utilizzare in via esclusiva l'immobile oggetto del provvedimento (Cass. 12 aprile 2011, n. 8361), con facoltà di escludere l'altro. Da ciò consegue che, successivamente all'udienza presidenziale il coniuge non assegnatario viene legittimamente (iussu iudicis) spogliato del possesso sull'immobile. Dal punto di vista civilistico, dunque, non vi sono azioni da intraprendere, anche perché ove vi fossero sarebbero paradossalmente finalizzate a paralizzare gli effetti dell'ordinanza presidenziale. Nè peraltro sussiste alcun diritto della madre di «riaccompagnare il figlio minore, dopo il diritto di visita, fin dentro casa»; e anzi, l'eventuale entrata della madre, senza il consenso del padre, nella “ex” casa coniugale potrebbe integrare gli estremi del reato di violazione del domicilio paterno. Quanto ai beni di proprietà, la madre ha diritto di ottenere la restituzione dei c.d. effetti personali e non anche di quanto costituisca arredo e corredo dell'abitazione (coperti entrambi dall'assegnazione, salvo diverso provvedimento del giudice della separazione); in caso di rifiuto da parte del padre, costei dovrà agire per la restituzione in un procedimento separato. La situazione potrebbe cambiare, dal punto di vista teorico, solo ove il Presidente abbia fissato alla moglie un termine per il rilascio e il marito abbia cambiato le serrature prima della scadenza del suddetto. In questo caso la madre potrebbe agire non tanto per la reintegrazione nel possesso (i tempi necessari per la pronunzia saranno presumibilmente più lunghi rispetto a quelli fissati per il rilascio) ma per il risarcimento (esiguo) del danno.

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