Residenza abituale del minore: qual è il giudice competente?
22 Ottobre 2015
Il caso. La questione controversa riguardava l'affidamento della figlia minore di una coppia. La madre chiedeva l'affidamento a sé della minore, la regolamentazione delle modalità di frequentazione con il padre ed un contributo per il suo mantenimento. Il padre, opponendosi a tutte le richieste formulate, chiedeva che fosse dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Rieti adito dalla ricorrente in favore del Tribunale di Catania (città in cui egli stesso risiedeva) e che fosse assunto un provvedimento in ordine alla protezione della figlia minore, nonchè l'affidamento con collocazione presso di lui. Il Tribunale di Rieti dichiarava, infine, la propria incompetenza a favore del Tribunale di Catania. A questo punto la donna ha proposto ricorso per regolamento di competenza.
La residenza abituale del minore. Ritenuto pienamente ammissibile il regolamento di competenza in relazione a tali procedimenti, la Corte di Cassazione si limita ad esaminare le questioni di competenza territoriale sollevate. Il procedimento ex art. 317 bis c.c. (oggi 337 ter c.c.) si instaura nel luogo di residenza abituale del minore: secondo la Suprema Corte si tratta del luogo «dove il minore ha consolidato, consolida ovvero potrà consolidare una rete di affetti e relazioni, tali da assicurargli un armonico sviluppo psicofisico. Non può farsi riferimento, alla data della domanda, ad un dato meramente quantitativo (prossimità temporale del trasferimento; maggior durata del soggiorno, ecc…)». Nel caso in esame, in cui si è verificato un recente trasferimento della figlia, è necessaria una previsione «sulla possibilità che la nuova dimora diventi l'effettivo, stabile e duraturo centro di affetti e di interesse del minore, ma pure che il trasferimento non si configuri come mero espediente per sottrarre il minore alla vicinanza dell'altro genitore o alla disciplina generale della competenza territoriale». Nella fattispecie emerge che il trasferimento della madre è giustificato da esigenze lavorative e dalla celebrazione di un nuovo matrimonio; inoltre, dalla documentazione in atti rileva l'assenza di contrasto con il preminente interesse della figlia, comprovato dal positivo inserimento nel nuovo contesto sociale e dal buon rendimento scolastico (sebbene il periodo di permanenza della minore presso l'abitazione della madre sia limitato temporalmente). Sulla base di questi elementi è possibile affermare che “ha avuto esito positivo la prognosi di probabilità della realizzazione di un centro di interessi ed affetti della minore stessa, idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico formulata al momento della domanda» , nonchè configurare la residenza della minore nel luogo in cui si è trasferito il genitore collocatario. La Cassazione per tali motivi ha dichiarato competente territorialmente il Tribunale di Rieti relativamente al procedimento ex artt. 316, 317 bis, 337 ter c.c.. |