Separazione personale: non c’è addebito se lo schiaffo del marito non è causa dell’intollerabilità della convivenza
22 Dicembre 2015
Il caso. In un procedimento di separazione personale, la Corte d'Appello di Venezia, riformando parzialmente la pronuncia di primo grado, revocava la dichiarazione di addebito ad entrambi i coniugi e disponeva un assegno per la moglie, confermando l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, in quanto affidataria e convivente con i figli, nonché il contributo al mantenimento di questi. Ricorre per Cassazione il marito; la moglie resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.
È necessario provare il nesso di causalità tra comportamento violento e intollerabilità della convivenza. Per quanto riguarda l'addebito della moglie, il marito lamenta che l'apprezzamento dei fatti e delle prove condotto dal giudice a quo è difforme rispetto a quello da lui preteso. Secondo la Suprema Corte, però, il ricorrente non fornisce alcuna indicazione sul nesso di causalità che avrebbe comportato l'intollerabilità della convivenza. Relativamente all'addebito al marito, i giudici di legittimità ritengono pacifica l'esistenza dello schiaffo alla moglie ma, pur trattandosi di un comportamento riprovevole, che costituisce una violazione degli obblighi matrimoniali, anche in questo caso non vengono fornite indicazioni specifiche sul rapporto tra tale comportamento violento e l'intollerabilità della convivenza. La ricorrente incidentale lamenta, altresì, la mancata ammissione di prove che avrebbero indicato un comportamento del marito variamente ripetuto e offensivo nei suoi confronti ma non riporta in ricorso il contenuto dei capi di prova e non allega l'atto processuale nel cui ambito essi erano stati dedotti.
Assegno di mantenimento. Per quanto attiene all'entità dell'assegno di mantenimento alla moglie, ai fini della ricostruzione del tenore di vita familiare, gli aiuti effettuati dalla nonna, poiché relativi ad aspetti marginali, non possono incidere sul menage familiare. Secondo la Cassazione, la Corte d'Appello ha tenuto implicitamente conto del mantenimento delle figlie di primo letto ritenendo che anche tale profilo non era idoneo ad influire sul tenore di vita pregresso della famiglia nonché sulla notevole disparità economica fra le parti.
Assegnazione della casa familiare. Infine, in merito all'assegnazione della casa coniugale, essendo la stessa finalizzata alla tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico, viene, anche in questo caso, effettuata in favore del genitore convivente con i figli. Va tuttavia precisato che tale assegnazione può incidere sull'importo dell'assegno di mantenimento e il giudice a quo ne è consapevole, avendo rigettato la domanda della moglie di porre a carico del marito le spese di manutenzione dell'immobile adibito a casa familiare, suggerendo invece un accordo fra i coniugi.
Per i motivi esposti, la Cassazione rigetta i ricorsi. |