Valida la trascrizione dell’atto di nascita spagnolo del minore figlio di due mamme
23 Dicembre 2016
Il caso. Due donne, cittadine italiane validamente unite in matrimonio in Spagna, avevano consensualmente deciso di ricorrere alla fecondazione eterologa, grazie alla quale era nato un bambino, cittadino italiano secondo la legge spagnola. La trascrizione dell'atto di nascita del minore effettuata dall'Ufficiale di stato civile, nelle quali la genitorialità era stata attribuita ad entrambe, era stata, però, parzialmente annullata dal Prefetto di Napoli che aveva stabilito la cancellazione, nella parte dell'atto destinata all'indicazione del padre, delle generalità della donna coniugata all'estero con la madre biologica del bambino e il secondo cognome attribuito a quest'ultimo. Contro il decreto prefettizio, le due donne hanno presentato ricorso al Tribunale di Napoli.
Compatibile con l'ordine pubblico l'accertamento della genitorialità non biologica. Secondo il Collegio, nel caso di specie, deve essere considerato compatibile con l'ordine pubblico italiano, identificato dalla giurisprudenza di legittimità con «le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, desumibili dalla Carta Costituzionale, dai Trattati Fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo» (Cass. civ., sez. I, n. 19599/2016), l'accertamento della genitorialità fondato su una materialità diversa da quella biologica, ma ad essa riconducibile sulla base del rapporto intercorrente tra le due donne, unite in matrimonio secondo un istituto assimilabile alle unioni civili riconosciute in Italia dalla c.d. Legge Cirinnà. Il vincolo è di portata tale da consentire alla compagna della madre biologica di svolgere, nell'interesse del bambino, il compito di madre, pur se priva della qualifica di partoriente. È principio dell'ordinamento comunitario che deve essere accordata prevalenza all'interesse superiore del minore ogni volta che sia in causa la sua condizione e, quindi, il giudice nazionale deve arrestarsi di fronte a quella che, in ambito sovranazionale, si configura come decisione familiare a tutela della personalità del bambino e dell'esigenza di pienezza della comunità familiare legalmente creata. La sentenza richiama quella della Corte di Cassazione n. 19599/2016, emessa in una fattispecie per più aspetti analoga, nella quale sussisteva peraltro un vincolo di tipo genetico tra il nato e la compagna della madre, essendo stata quest'ultima fecondata con ovocita della compagna stessa. Pertanto, il Tribunale, escluso che l'ordine pubblico ostacoli la trascrizione integrale dell'atto di nascita del minore nato nell'ambito di una stabile relazione affettiva tra due persone dello stesso sesso condividenti il progetto di genitorialità, ha accolto il ricorso presentato dalle due donne e ha ordinato all'Ufficiale di Stato civile di ripristinare la trascrizione originaria dell'atto di nascita. |