Giurisdizione sulle domande di separazione e responsabilità genitoriale: le Sezioni Unite applicano il Bruxelles II bis
23 Dicembre 2016
Massima
Il Regolamento CE n. 2201/2003 introduce distinti criteri generali di attribuzione per il caso di separazione e di domande inerenti alla responsabilità genitoriale su un minore, devolvendo in via esclusiva la competenza a decidere sulle domande incluse nel secondo ambito, pure se proposte congiuntamente alla domanda di separazione giudiziale, al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente. Il caso
Il Tribunale, adito su ricorso di un cittadino italiano che chiedeva la separazione dalla moglie, cittadina britannica, dichiarava la giurisdizione del giudice italiano sulla proposta domanda di separazione giudiziale e, per connessione, anche sulle domande involgenti la responsabilità genitoriale delle parti, sebbene il loro figlio minore, dalla nascita in poi, avesse sempre convissuto con la madre nel Regno Unito. Nel frattempo, al fine di ottenere l'affidamento del figlio, la cittadina britannica aveva adito il Tribunale del Regno Unito, il quale aveva sospeso il procedimento in attesa dell'esito del giudizio italiano, preventivamente introdotto. La Corte d'appello accoglieva il ricorso proposto dalla moglie e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la giurisdizione del giudice inglese in riferimento a tutte le domande proposte dal marito: separazione con addebito, rapporti patrimoniali tra coniugi, affidamento del figlio minore e misure da adottare per il suo mantenimento. Avverso la sentenza ha proposto il ricorso per cassazione il marito. La moglie ha proposto ricorso incidentale con il quale ha chiesto, in via principale, il rigetto dell'avverso ricorso e, in via subordinata, il riconoscimento della giurisdizione del giudice inglese sulla domanda attinente alla responsabilità genitoriale e al mantenimento del minore. La questione
La questione che la Suprema Corte si trova a dover affrontare attiene al rapporto tra l'art. 3 Reg. CE 27 novembre 2003, n. 2201, che detta i criteri per individuare la giurisdizione sulle domande di divorzio, separazione e annullamento del matrimonio, e l'art. 8, che riguarda, invece, la determinazione della giurisdizione sulle domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore. Le soluzioni giuridiche
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal marito, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle domande inerenti l'affidamento ed il mantenimento del figlio minorenne, mentre ha affermato la giurisdizione del giudice italiano sulla causa di separazione personale. I Giudici di legittimità hanno osservato che il Reg. CE n. 2201/2003 introduce distinti criteri generali di attribuzione per il caso di separazione e di domande inerenti alla responsabilità genitoriale su un minore, devolvendo in via esclusiva la competenza a decidere sulle domande incluse nel secondo ambito, pure se proposte congiuntamente alla domanda di separazione giudiziale, al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente. Quando, dunque, come nel caso di specie, il minore non risiede abitualmente nello Stato membro in cui si svolge il procedimento separatizio, il suo superiore e preminente interesse, col criterio di vicinanza, impongono di scindere i due ambiti e di non attribuire al giudice adito per il primo procedimento d'indole matrimoniale anche la competenza a conoscere delle domande concernenti la responsabilità genitoriale, se non accettata dal coniuge convenuto e non corrispondente all'interesse del figlio minorenne. Inoltre, qualora il giudice italiano sia investito della domanda di separazione personale dei coniugi e il giudice di altro Stato membro sia investito e competente sulla domanda di responsabilità genitoriale a quest'ultimo spetta, anche ai sensi dell'art. 5, n. 2, Reg. CE 22 dicembre 2000, n. 44, nella specie applicabile ratione temporis, la giurisdizione sulla domanda relativa al mantenimento del figlio minore (non ricompresa nel campo di applicazione del Reg. CE n. 2201/2003), trattandosi di domanda accessoria a quella di responsabilità genitoriale e non a quella separatizia. Quanto alla residenza abituale del minore al momento della domanda, si deve, per principio generale, intendere come tale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale dello stesso, nel caso di specie ubicato nel Regno Unito. Osservazioni
Il provvedimento in commento costituisce una significativa applicazione della disciplina comunitaria in materia di competenza giurisdizionale e legge applicabile nelle controversie in ambito matrimoniale, nel solco della giurisprudenza di legittimità e di merito che ha da tempo recepito il primato delle fonti sovraordinate nei casi in cui il giudice nazionale sia chiamato a pronunziarsi su rapporti che presentino, nella specifica materia, elementi di internazionalità. Invero, la sentenza in rassegna si pone in linea di continuità con l'orientamento espresso da Cass. civ., S.U., 30 dicembre 2011, n. 30646, che ha affermato, da un lato, la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di separazione di due coniugi italiani e, dall'altro, la giurisdizione del giudice inglese sulle domande relative all'affidamento ed al mantenimento dei figli residenti a Londra. «Tale conclusione - hanno osservato i Giudici di legittimità - basata sul tenore letterale delle disposizioni contenute nel Reg. CE n. 2201/2003 risulta, poi, ulteriormente confortata dalle considerazioni formulate dal legislatore comunitario nel preambolo del Regolamento in questione. In particolare rilevano sotto questo aspetto i punti 12 e 13, nei quali è rispettivamente rappresentata l'opportunità che le regole di competenza in tema di responsabilità genitoriale si informino all'interesse superiore del minore, e segnatamente al criterio di vicinanza, nonché la possibilità - sempre ai fini della realizzazione del detto interesse e sia pure a titolo eccezionale nel verificarsi di determinate condizioni - di trasferire il caso al giudice di un altro Stato membro, se quest'ultimo è più indicato a conoscere del caso. Risulta, dunque, all'evidenza come sia stato privilegiato, ai fini della determinazione della competenza, il parametro riconducibile al luogo in cui il minore si trova stabilmente ed in cui sia, pertanto, ravvisabile il centro dei suoi affetti ed interessi, soluzione questa che trova fondamento anche nel più corretto ed agevole sviluppo processuale che ne deriva, essendo incontestabilmente molto più complesso, per un giudice che operi a distanza dal luogo in cui si trova il minore, compiere tutti gli atti istruttori necessari ai fini del decidere». In ordine alle domande relative alla responsabilità genitoriale, il criterio della residenza del minore, previsto dall'art. 8 Reg. CE n. 2201/2003, é da valutarsi alla data in cui l'autorità giurisdizionale dello Stato membro è adita e trova fondamento nella salvaguardia del rapporto di prossimità dello stesso al giudice chiamato a decidere sulle sue modalità di vita. In altre parole, la rilevanza del luogo in cui il minore si trova risiede nel collegamento fra lo stesso e la considerazione preminente che deve avere il superiore interesse del minore in ogni decisione che lo riguardi, e che può essere certamente meglio valutato dal giudice nel cui territorio il minore vive abitualmente. Quanto all'abitualità della residenza, il Regolamento non ne fornisce una specifica definizione. In proposito, è stata opportunamente richiamata la c.d. guida pratica all'applicazione del nuovo Regolamento Bruxelles II, in base alla quale il concetto dev'essere determinato di volta in volta dal giudice di merito sulla base degli elementi di fatto del caso concreto e in conformità agli obiettivi perseguiti dallo stesso Regolamento (così M. G. Ruo, «The long, long way» del processo minorile verso il giusto processo, in Dir. fam., 2010, 139). La giurisprudenza di legittimità fa corrispondere tale nozione al luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche fattuale, ha il centro dei propri legami affettivi - non solo parentali - derivanti dallo svolgersi in esso della sua quotidiana vita di relazione (Cass., 11 gennaio 2006, n. 397). Il relativo accertamento è così riservato all'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (cfr., fra le numerose altre, Cass., S. U., 21 ottobre 2009, n. 22238) ed in tal senso, le corti di merito hanno evidenziato la possibile rilevanza di elementi quali l'iscrizione e la frequentazione scolastica (Trib. Forlì, 18 settembre 2009; App. Catania, 15 ottobre 2008), la sussistenza di documenti rivelatori della presenza del minore nel territorio, come quelli provenienti dal S.S.N. (Trib. min. Milano, 30 aprile 2010), o dai quali risulti l'attivazione di un genitore per procurargli quanto necessario per le esigenze quotidiane (Trib. min. Milano, 15 febbraio 2010, in Dir. fam., 2011, 220); l'effettivo inserimento nel contesto sociale mediante l'instaurazione di rapporti amicali ed altri riferimenti spaziali e temporali costitutivi delle esperienze di base (Trib. min. Roma, 16 novembre 1992) e, nel caso di acclarato trasferimento, l'avvenuta programmazione e realizzazione dello stesso in termini tali da rivelarne il carattere definitivo o piuttosto repentino (Trib. Rimini, 25 gennaio 2010). É stato osservato in dottrina (E. D'Alessandro, Giudizio di separazione e domanda concernente la responsabilità genitoriale ed il mantenimento dei figli stabilmente residenti in altro stato membro, in Nuova Giur. Civ., 2014, 10, 10954) che, nel predisporre il testo dell'art. 8 Reg. cit., il legislatore europeo ha evidentemente reputato che il giudice della residenza abituale del minore fosse quello maggiormente in grado di tutelare gli interessi del minore vuoi per ragioni di vicinitas alle fonti di prova, vuoi per ragioni di idioma poiché in quell'ordinamento il processo si svolge in una lingua che verosimilmente il minore conosce; elemento questo di non secondaria rilevanza, specie ove sia disposta l'audizione del minore. Quello appena riportato è un dato che si evince sia dal tenore del considerando n. 12 («è opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all'interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente») sia dal tenore dell'art. 12 Reg., secondo cui una deroga alle regole sulla competenza giurisdizionale fissate dal legislatore europeo in materia di responsabilità genitoriale a favore delle autorità giurisdizionali aventi competenza a decidere della domanda di separazione è consentita solo se almeno uno dei coniugi eserciti la responsabilità genitoriale sul figlio, tale competenza è stata accettata espressamente dai coniugi ed essa è conforme all'interesse superiore del minore. Tutti e tre i requisiti, ed in particolare quest'ultimo, debbono essere soddisfatti affinché la proroga di competenza giurisdizionale possa operare. R. Baratta, Il regolamento comunitario sul diritto internazionale privato della famiglia, in P. Picone (a cura di), Diritto internazionale privato e diritto comunitario, Milano, 2004, 163 ss. R. Baratta, Il regolamento comunitario sulla giurisdizione e sul riconoscimento di decisioni in materia matrimoniale e di potestà dei genitori sui figli, in Giust. civ., 2002, II, 455 ss. G. Biagioni, Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e sull'efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori, in Riv. dir. int., 2005, 991 ss. E. Botti, Prime precisazioni sull'ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003/Ce in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, in Giust. civ., 2008, I, 2340 G. Campeis - A. De Pauli, Sul regolamento Ce (2201/2003) relativo alle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, in Giusto processo civ., 2008, 269 ss. F. Cortesi, Su alcune questioni in merito alla competenza giurisdizionale relativa ai diversi profili del giudizio di separazione, in Giur. Mer., 2013, 1344 ss. M. A. Lupoi, Il regolamento n. 2201 del 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, in www.judicium.it I.Lombardini, Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale: il regolamento comunitario n. 2201 del 2003, in Studium iuris, 2005, 555 e 723 ss. R.Molé, Il regolamento Ce n. 2201/2003 (Bruxelles II bis): i criteri di riparto della giurisdizione e la disciplina della sottrazione internazionale dei minori, in La Nuova giur. civ. comm., 2012, I, 366 R. Molè, Divorzio, diritto internazionale privato e dell'Unione europea, Giuffrè, 2011 B.Nascimbene, Revisione del regolamento «Bruxelles II» (n. 2201/2003) e libera circolazione delle persone, in Int'l lis, 2008, 57 ss. L. Querzola, Il regolamento Ce n. 2201 del 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, in P. Biavati e M. Lupoi (a cura di), Regole europee e giustizia civile, Bononia University Press, 2013, 73 ss. C. Rimini, La responsabilità genitoriale nel reg. Ce n. 2201/2003, in Fam. pers. succ., 2008, 542 ss. F. Salerno, I criteri di giurisdizione comunitari in materia matrimoniale, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2007, 63 ss.
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