Non si applica il divieto temporaneo di nuove nozze se la vedova non è in stato di gravidanza
23 Gennaio 2017
Il Tribunale di Milano ha chiarito che il divieto temporaneo di nuove nozze ex art. 89 c.c., secondo cui la donna non può contrarre nuove nozze prima del decorso di «trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio», può estendersi anche al caso di morte di uno dei due coniugi, così risultando dal combinato disposto con l'art. 52, comma 2, d.P.R. n. 396/2000. L'estensione del divieto, infatti, risulta coerente con la ratio della disposizione che istituisce il c.d. lutto vedovile, al fine di evitare la c.d. commixtio sanguinis. A tale fine, secondo il Tribunale, il divieto in questione risulta superabile dalla dimostrazione che la donna interessata a contrarre nuove nozze non sia in stato di gravidanza. Nel caso di specie, in base alle certificazioni mediche fornite dalla ricorrente, non risulta che la stessa sia incinta e, pertanto, il Tribunale autorizza la donna a contrarre nuovo matrimonio, senza soggiacere al divieto temporaneo ex art. 89 c.c.. |