Stepchild adoption: riconosciuta in Italia l'adozione estera del figlio del compagno same sex

23 Febbraio 2016

La problematica giuridica esaminata dalla Corte di Appello di Milano attiene al riconoscimento nel nostro Stato, che non prevede le Unioni Civili tra persone dello stesso sesso, della stepchild adoption anche per le coppie omosessuali e della validità ed efficacia in Italia del provvedimento giudiziario spagnolo decretante l'adozione della figlia biologica della partner dello stesso sesso.
Massima

Il provvedimento straniero, che abbia pronunciato l'adozione piena di un minore a favore della compagna della madre, non contrasta con l'ordine pubblico interno quando, a seguito di un apprezzamento in concreto, può ritenersi che il riconoscimento nel nostro Paese dell'efficacia di quell'adozione sia rispondente all'interesse preminente del minore alla conservazione della vita e dell'habitat familiare, ed alla salvaguardia dei rapporti affettivi ed educativi instaurati nel tempo. Deve ritenersi, in tal caso, che non sussistano ostacoli alla trascrizione del provvedimento dell'autorità giudiziaria straniera di adozione nei registri dello stato civile.

Il caso

Due donne italiane hanno iniziato una relazione nel 1999 e nel 2003, in attuazione di un progetto di genitorialità condivisa, una delle due si è sottoposta alla fecondazione eterologa assistita, diventando madre di una bambina. Dopo aver convissuto alle Canarie, formando una famiglia di fatto, si sono sposate in Spagna con matrimonio civile nel 2009 e nel 2010, come consente la legge spagnola, “la coniuge della madre biologica” ha adottato la bimba. Due anni dopo le due donne hanno deciso di separarsi. Così, su domanda congiunta, l'autorità giudiziaria spagnola, nel 2013, ha dichiarato sciolto mediante divorzio il matrimonio con approvazione dell'accordo regolatore intervenuto tra le parti, contenente anche le condizioni per il mantenimento e l'affidamento condiviso della bambina. Nello stesso anno, la co-madre si è rivolta al Tribunale per i Minorenni di Milano chiedendo il riconoscimento agli effetti civili interni, dell'ordinanza di adozione spagnola della figlia, con riconoscimento degli effetti legittimanti della predetta adozione e con ordine all'Ufficiale dello stato civile di trascrizione del provvedimento.

Il Tribunale dei minorenni, però, ha rigettato l'istanza, rilevando che, nel caso di specie, si discute non già di un'adozione internazionale, ma di un'adozione nazionale realizzata all'estero e che la competenza del Tribunale, in materia di adozioni all'estero, riguarda esclusivamente l'adozione legittimante del minore straniero in stato di effettivo abbandono.

Pertanto, ha invitato la donna a richiedere la trascrizione dell'ordinanza di adozione direttamente all'Ufficiale di stato civile, ma anche quest'ultimo ha rifiutato di procedere, rilevando che «il caso specifico non rientra in alcuna delle previsioni di cui all'art. 44 della legge 184/1983, ed in particolare, nella fattispecie di cui al comma 1, lett. b) .… al momento i matrimoni tra persone dello stesso sesso non vengono riconosciuti in Italia, pertanto l'adottante per il nostro ordinamento non risulta essere coniuge della madre dell'adottata e quindi il tipo di adozione riconosciuta all'estero (Spagna) non è da ritenersi riconducibile alla ipotesi di adozione di minore in casi particolari…».

A questo punto, la donna si è rivolta alla Corte d'Appello di Milano competente per il riconoscimento di sentenze e di provvedimenti stranieri, chiedendo il riconoscimento e dunque la trascrizione oltre che dell'ordinanza spagnola di adozione, anche dell'atto di matrimonio, di quello di divorzio e dell'accordo regolatore della separazione.

La questione

La problematica giuridica esaminata dalla Corte di Appello di Milano attiene al riconoscimento nel nostro Stato, che non prevede, ad oggi, le Unioni Civili tra persone dello stesso sesso, della stepchild adoption (“l'adozione del figliastro”) anche per le coppie omosessuali e, segnatamente, della validità ed efficacia in Italia del provvedimento giudiziario spagnolo decretante l'adozione della figlia biologica della partner dello stesso sesso.

È stata sottoposta alla valutazione della Corte la possibile riconducibilità del caso della co-madre adottante ad una delle ipotesi di “adozione in casi particolari” previste dall'art. 44 l. n. 184/1983 (in cui lo status si acquisisce unicamente tra l'adottato e l'adottante, ivi compresa l'ipotesi di cui alla lett. b) , relativa all'adozione da parte del coniuge del figlio biologico o adottivo del partner) come pure il Tribunale minorile di Milano, per primo investito della questione, aveva adombrato; nel contempo si discute se possa darsi seguito al riconoscimento nel nostro Stato di una “adozione piena e legittimante” già dichiarata dall'autorità giudiziaria spagnola, attraverso le maglie degli artt. 64 e 65 l. n. 218/1995, all'esito di un controllo di compatibilità e coerenza con l'ordine pubblico internazionale e di piena rispondenza all'interesse del minore.

La richiesta rivolta alla Corte d'Appello dalla co-madre riguarda anche il riconoscimento e la trascrivibilità in Italia del matrimonio contratto in Spagna con la madre biologica della bambina e della sentenza di divorzio emessa sempre in Spagna, sia pure avanzata in maniera indipendente dal riconoscimento della validità dell'atto di adozione, sottoponendo pertanto al giudice l'ulteriore valutazione di ammissibilità e compatibilità con il nostro sistema del matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Le soluzioni giuridiche

La Corte d'Appello di Milano, con la decisione in commento, ha rigettato la richiesta di trascrizione del matrimonio e della sentenza di divorzio relativi alle due donne, non possibile per la legislazione vigente nel nostro Stato, richiamando altre pronunce della medesima Corte, secondo cui «la diversità di sesso, seppur non indicata espressamente agli artt. 84 e ss. c.c. tra le condizioni necessarie per contrarre matrimonio, trova riferimento in numerose altre norme la cui struttura richiama lessicalmente i due contraenti del matrimonio indicati per l'appunto come <marito> e <moglie>».

Ha opinato, in proposito, come la connotazione eterosessuale del matrimonio trova riscontro anche nelle pronunce della Corte Costituzionale, da ultimo la n. 170/2014 dalla quale si può evincere che la regolamentazione dell'unione omosessuale resta comunque demandata alle scelte discrezionali del legislatore; che neppure la normativa comunitaria e convenzionale impone il riconoscimento nell'ordinamento italiano del diritto al matrimonio a persone dello stesso sesso. Infatti, la regola “gender – neutral”, posta dall'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, riserva agli Stati la disciplina del diritto di sposarsi e di costruire una famiglia, ma esclude la sussistenza dell'obbligo di consentire l'accesso al matrimonio alle coppie dello stesso sesso, al più potrebbe configurarsi in capo agli Stati un obbligo di fornire strumenti giuridici di riconoscimento e tutela per le coppie omosessuali, dovendo essere garantita alle stesse, alla stregua dell'art. 8 CEDU, una protezione della vita privata e familiare.

Il giudice di secondo grado ha poi proceduto ad esaminare il provvedimento di adozione ai fini della sua riconoscibilità, ex art. 64 e ss. l. n. 218/1995, nell'ordinamento giuridico italiano indipendentemente dal matrimonio spagnolo delle parti.

Ha accolto quindi la richiesta di trascrizione in Italia - nei registri dello stato civile - dell'ordinanza con cui l'autorità giudiziaria spagnola ha dichiarato l'adozione da parte della moglie della madre biologica della minore, sganciando tale delibazione da quella relativa alla trascrivibilità del matrimonio e facendo ricorso ai principi cardine di rilevanza nazionale e sovranazionale che devono ispirare il legislatore e l'interprete in materia di tutela e adozione dei minori, a partire dalla previsione costituzionale dell'art. 30 Cost. secondo cui «.. la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale..».

L'organo giudicante ha stabilito innanzitutto che nel caso di specie non si verte in materia di adozione internazionale di minore, regolata, ex art. 41, comma 2 l. n. 218/1995, dalla legge speciale 184/1983, titolo terzo, conformemente a quanto già statuito dal T.M. di Milano, perché il provvedimento straniero di adozione, di volontaria giurisdizione, coinvolge un'adottante di cittadinanza italiana e una minore adottata, pure di cittadinanza italiana, figlia riconosciuta da madre biologica italiana e non riconosciuta dal padre biologico.

Ha poi precisato che non si verte in un'ipotesi di adozione particolare” disciplinata dall'art. 44, lett. b) l. n. 184/1983 (possibilità di adozione da parte «del coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge»), in quanto, le due co-madri non sono unite da vincolo matrimoniale efficace in Italia al momento dell'adozione. In tal caso ha ritenuto corretta l'opzione interpretativa già offerta dall'ufficiale di stato civile investito - prima della Corte - dalla co-madre della domanda di trascrizione del provvedimento di volontaria giurisdizione spagnolo, trascrizione che denegava per l'impossibilità di trascrivere anche i provvedimenti relativi al matrimonio tra le due donne, non riconoscendosi l'unione civile tra persone dello stesso sesso nel nostro Paese.

La Corte ha ancora argomentato che il caso di specie non configura un'ipotesi di adozione di una minore dichiarata adottabile perché in stato di abbandono all'estero e/o in Italia, non ricorrendo tale condizione per la minore, né si profila l'ulteriore ipotesi di adozione in casi particolari, di cui all'art. 44 lett d) l. n. 184/1983, in relazione alla quale si era registrata un'importante apertura per la possibilità di adozione del figlio del partner convivente in una coppia omosessuale, in virtù del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Roma, 30 luglio 2014, confermato in sede di reclamo (App. Roma 23 dicembre 2015).

Nel caso esaminato dalla pronuncia richiamata, “l'adottanda” era la compagna della madre biologica, mera “convivente”, non coniugata, ed entrambe erano persone con le quali la minore era nata e cresciuta, instaurando con loro un legame inscindibile. Il Tribunale per i minorenni di Roma aveva evidenziato che: 1) la norma non prevedeva la necessità di un "rapporto di coniugio" e dunque "poteva essere disposta a favore del convivente del genitore dell'adottando"; 2) poiché la norma non faceva distinzioni tra coppie conviventi eterosessuali od omosessuali, essa «non poteva non applicarsi anche a conviventi del medesimo sesso».

Tale assunto viene valorizzato anche dalla Corte di Appello di Milano per affermare l'inesistenza nel nostro ordinamento del divieto assoluto di adozione per chi non è coniugato, come poteva ritenersi la co-madre richiedente la trascrizione del provvedimento di adozione spagnola, non qualificabile “coniuge”, perchè per l'ordinamento italiano non era unita da vincolo matrimoniale efficace in Italia al momento dell'adozione.

La Corte ha quindi esaminato il provvedimento giudiziario spagnolo - di adozione cd. Piena - considerando che gli artt. 65 e 66 l. n. 218/1995, prevedono che i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone, nonché all'esistenza di rapporti di famiglia, come quelli di volontaria giurisdizione hanno effetto nell'ordinamento italiano e sono quindi riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, quando producono effetti nell'ordinamento dello Stato in cui sono stati pronunciati, non sono contrari all'ordine pubblico e sono stati rispettati i diritti della difesa .

Il giudice di secondo grado ha allora argomentato l'insussistenza di un divieto assoluto di adozione di un minore, in stato di abbandono o non, da parte di persona non coniugata, possibile sia per l'adozione con effetti non legittimanti, ex art. 44 lett. d) l. n. 184/1983, qualora sia stata constatata l'impossibilità di affidamento preadottivo (come già riconosciuto in plurime pronunce di merito), sia ex art. 25 della medesima legge, in base al quale l'adozione possa essere disposta, nell'esclusivo interesse del minore, nei confronti anche del solo coniuge che, per libera scelta, come consentito nel nostro ordinamento, nel corso di un affidamento preadottivo alla coppia, abbia deciso di porre fine alla convivenza coniugale con il coniuge e di separarsi.

La Corte ha quindi dedotto la non contrarietà all'ordine pubblico interno di un'adozione da parte di una persona singola, argomentando che l'adozione nell'ambito di una coppia dello stesso sesso non è in astratto contraria all'interesse del minore (come riconosciuto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 601/2013) e che «ogni situazione deve essere valutata singolarmente, tenuto conto del preminente interesse del minore rispetto alle figure genitoriali e al suo diritto di convivere e/o mantenere regolari rapporti significativi con tutte le figure adulte di riferimento, indipendentemente dalle loro tendenze sessuali, ritenute in concreto adeguate ad assicurargli l'affetto e la cura indispensabili per la sua armoniosa crescita».

Valutato quindi che l'adozione è pienamente rispondente all'interesse preminente della minore (che mantiene intatti i propri diritti nei confronti della madre biologica e della sua famiglia d'origine e preserva la vita familiare costruita con ambedue le figure genitoriali e le positive relazioni affettive ed educative che con loro si sono consolidate, in forza della protratta convivenza con entrambe e del provvedimento di adozione), la corte milanese ha ritenuto efficace anche nel nostro Stato la situazione giuridica di adozione piena o legittimante della minore da parte della sua mamma “sociale”, ex coniuge e non soltanto di un'adozione in casi particolari disciplinata dagli artt. 44 e ss. l. n. 184/1983 (che limita i rapporti tra adottato e adottante), con conseguente riconoscimento in capo all'adottante di tutti i doveri e i diritti che derivano dalla filiazione biologica; si instaura così un rapporto genitoriale del tutto “pieno” (anche verso ad es., dei parenti della madre adottante, riconosciuti nonni e zii della minore), con possibilità per la minore di godere del sostegno materiale non solo della madre adottiva, ma anche dei parenti della stessa e quindi di un insieme di diritti molto più ampio di quello discendente dall'adozione in casi particolari.

Osservazioni

Le profonde e significative aperture da parte di altri Stati (nel caso sottoposto al vaglio della Corte di Appello di Milano, da parte dello Stato spagnolo) alle evoluzioni della società, con il riconoscimento innanzitutto di una concezione ampia dell'istituto del matrimonio, inevitabilmente creano dei problemi di adattamento quando vanno ad interferire con un sistema giuridico più tradizionalista, come quello vigente nel nostro Stato, ancorato alla struttura eterosessuale del matrimonio e alla bi-genitorialità nella famiglia, che la Costituzione riconosce quale “società naturale fondata sul matrimonio”.

La decisione assunta dalla Corte di Appello di Milano ha costituito una delle prime forme di riconoscimento, per via giudiziaria, della cosiddetta “stepchild adoption” per una coppia omosessuale, all'interno della quale sia stato reso all'estero un provvedimento di adozione piena. Verificato che la minore era stata cresciuta in un progetto di vita familiare e di genitorialità condivisa instaurato con entrambe le donne, che rappresentavano punti di riferimento affettivi stabili per la minore, il giudice ha statuito che il provvedimento giudiziario spagnolo non fosse contrastante con l'ordine pubblico interno e fosse rispondente all'interesse della minore.

La Corte ha assunto quindi come faro e come criterio decisionale dirimente la tutela preminente del minore ed il rispetto dei principi cardine in materia di adozione di minori, richiamandosi, in particolare, all'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sanciscono la preminenza dell'interesse del minore, nonché agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che assicurano, rispettivamente, la tutela del diritto alla vita privata e familiare e il divieto di discriminazione. L'avallo di tale adozione comporta, da un punto di vista pratico, che il minore ha come genitori legali le stesse persone che si sono prese cura di lui con affetto e consapevolezza fin dal momento della sua nascita e non corre il rischio di vedere spezzare il proprio legame affettivo e il proprio rapporto educativo, nel caso della perdita del genitore biologico o della cessazione del rapporto affettivo tra i due genitori.

Al pari della decisione assunta dal Tribunale di Roma nel luglio 2014, quella della Corte di Appello milanese costituisce una decisione giudiziaria delicata, di forte impatto sociale, con cui, a fronte di un vuoto normativo, il richiamo ai principi e alle norme cardine nazionali e sovranazionali in materia di tutela dei minori, finisce per superare l'ostacolo derivante dalla connotazione omo-genitoriale della coppia.

Viene quindi non ritenuto contrario all'ordine pubblico un provvedimento straniero che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra una persona coniugata ed il figlio del partner, anche dello stesso sesso, una volta valutato in concreto che il riconoscimento dell'adozione, e quindi il riconoscimento di tutti i diritti e doveri scaturenti da tale rapporto, corrispondono all'interesse superiore del minore.

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