La revoca del trust non incide sui diritti soggettivi del trustee
23 Febbraio 2016
La vicenda. Una madre, rivoltasi ad uno studio di professionisti, faceva costituire un trust per l'amministrazione dei beni del figlio minore. Successivamente, rilevato che tale trust in realtà causava un danno al minore, il giudice tutelare nominava un avvocato quale curatore speciale; inoltre, revocava i precedenti protectors del trust e designava lo stesso curatore quale unico protector, incaricandolo di nominare un nuovo trustee. Proponeva reclamo al Tribunale il trustee revocato «dolendosi del fatto che non fosse stato instaurato, in prime cure, il contraddittorio nei suoi confronti, ancorché il decreto emesso dal Tribunale incidesse nei suoi diritti». Nel merito il reclamante contestava la decisione non essendoci alcuna giusta causa di revoca. Il Tribunale dichiarava inammissibile il reclamo difettando in capo al ricorrente la qualità di parte sostanziale. Il ricorso giungeva allora in Cassazione: il trustee revocato sosteneva che il provvedimento impugnato avrebbe inciso su una posizione di diritto soggettivo e pertanto avrebbe avuto il titolo a partecipare al giudizio camerale fin dal primo grado.
Volontaria giurisdizione. La Suprema Corte nel decidere la questione ha inquadrato il giudizio in esame tra i procedimenti di volontaria giurisdizione, essendo stato il decreto impugnato emesso dal Tribunale in camera di consiglio ex artt. 320 c.c. e 732 - 737 c.p.c.. Tali provvedimenti - spiega la Cassazione - si riverberano su situazioni soggettive minori (facoltà, aspettative, interessi legittimi di diritto privato) oppure su segmenti di diritti soggettivi, ovverosia su quelle frazioni di diritto coinvolte dalla gestione di interessi di minori, di patrimoni, di enti.
Nessuna personalità giuridica del trustee. Pertanto, «è erroneo l'assunto di partenza del ricorrente, secondo il quale il provvedimento impugnato avrebbe inciso su una posizione di diritto soggettivo della trustee».Il trust, infatti, «non è un ente dotato di personalità giuridica, bensì un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e solo formalmente intestati al trustee, il quale pertanto, non vanta alcuno diritto soggettivo in relazione agli stessi». D'altronde, il trustee, benché sia l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non opera come legale rappresentante di un soggetto (che non esiste), ma solo nella veste formale dì colui che dispone dei diritti costituenti oggetto del trust (Cass. n. 10105/2014; Cass. n. 3456/2015).
Il contratto. Infine la Cassazione spiega che «la revoca del trustee si fonda, nella specie, su espresse previsioni contrattuali»; pertanto il giudice del reclamo ha fatto puntuale riferimento a tali disposizioni per tutelare gli interessi del minore, senza incorrere in errore.
Sulla base di tali argomenti la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. |