Divorzio davanti all’Ufficiale di Stato civile: possibile avvalersi del procuratore speciale
23 Marzo 2016
Il caso. Intervenuta la pronuncia di separazione da parte del Tribunale, una coppia di coniugi ha attivato il procedimento amministrativo previsto dall'art. 12, d.l. n. 132/2014, per ottenere lo scioglimento del loro matrimonio. Benché la richiesta fosse stata consensuale, uno dei due coniugi, residente in Cina, ha manifestato la propria volontà non personalmente ma a mezzo di un procuratore speciale, designato giusta procura consolare. L'ufficiale di Stato Civile ha rigettato la richiesta «poiché il marito non era personalmente presente alla lettura dell'atto consensuale come invece previsto ex art. 12, comma 3, l. n. 162/2014». I coniugi hanno impugnato allora il provvedimento innanzi al Tribunale di Milano, competente per territorio, che, qualificata l'azione come ricorso ex artt. 95 e 96 d.P.R. n. 396/2000 (e non come erroneamente proposto dai ricorrenti ex art. 98 c.c.) ha accolto il reclamo.
La questione sottoposta al Tribunale. Partendo dalla constatazione del dato letterale della norma (che prevede che l'Ufficiale di Stato Civile riceve la dichiarazione di volontà di procedere al divorzio “da ciascuna delle parti personalmente”) il Tribunale si è chiesto se sia ammissibile, nel “divorzio amministrativo” il ricorso alla rappresentanza volontaria, concludendo per la soluzione affermativa sulla base di due ordini di considerazioni.
La rappresentanza nel matrimonio e nel suo scioglimento. In primo luogo il Tribunale ha ricordato che, nel nostro ordinamento, è ammesso sia contrarre matrimonio a mezzo procuratore speciale, quando per esempio uno dei nubendi risieda all'estero (art. 111, comma 2, c.c.) sia chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, l. n. 898/1970).
Le agevolazioni dei nuovi procedimenti. In secondo luogo, il Tribunale chiarisce che, essendo l'obiettivo della normativa «garantire procedure alternative al servizio pubblico di Giustizia, istituendo delle misure semplificate tese ad incrementare il tasso di degiurisdizionalizzazione», dette procedure alternative devono assicurare agli utenti le stesse possibilità di quelle giurisdizionali e devono distinguersi per semplificazione. Contrasterebbe dunque con la ratio dell'istituto negare ai coniugi che intendono accedere alla procedura semplificata del “divorzio amministrativo” la facoltà di farsi rappresentare da un procuratore speciale, facoltà riconosciuta ai coniugi che, invece, intendono accedere alla procedura del divorzio “giurisdizionale”.
Sulla base di tali argomenti il Collegio ha accolto il ricorso stabilendo che «dinnanzi all'ufficiale di Stato Civile i coniugi – così come potrebbero munirsi di procura speciale davanti al Giudice – possono avvalersi della rappresentanza di un procuratore speciale e, in virtù della stessa, svolgere, in luogo del rappresentato, tutte le attività che questi dovrebbe porre in essere al cospetto dell'autorità amministrativa» e ha ordinato al Sindaco di dare corso al procedimento instaurato dai coniugi. |