“Nuovo” assegno di divorzio: i principi si applicano anche per le modifiche
23 Giugno 2017
Il caso. Al momento del divorzio, nel 2005, a Caia viene riconosciuto un assegno divorzile di € 250,00 posto a carico di Tizio. All'epoca Caia non percepiva redditi (vivendo con gli importi ricevuti nel 1999 a seguito del suo collocamento in mobilità) e Tizio era lavoratore dipendente. Nel 2010 a Caia viene riconosciuto il trattamento pensionistico, per € 1.141,00 netti. Successivamente anche Tizio viene collocato in pensione. Essendo mutate le rispettive condizioni, Tizio chiede al Tribunale di Roma l'eliminazione dell'assegno di divorzio. Il Tribunale di Roma respinge la domanda principale e accoglie la subordinata riducendo l'assegno da € 250,00 ad € 150,00. La Corte d'appello conferma il provvedimento, ritendo che, in ogni caso, le pur mutate circostanze non eliminavano il divario economico sussiste tra Tizio e Caia che, comunque sia, non avrebbe potuto, con le proprie risorse, godere di un tenore di vita «in linea con quello della convivenza». La Cassazione accoglie poi il ricorso di Tizio, rinviando la decisione del merito alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà giudicare sulla base dei principi di diritto espressi da Cass. n. 11504/2017.
Anche in sede di modifica si applicano i nuovi principi. Secondo i giudici di legittimità «per poter confermare la debenza dell'assegno, occorre verificare, con riferimento alla domanda della sua esclusione, se sussista o meno la lamentata mancanza di mezzi adeguati o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, senza condurre l'indagine giudiziale con riguardo ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio».
È ancora necessaria la sopravvenienza di giustificati motivi. La Corte, con la decisione in questione, precisa che i principi espressi con la sentenza n. 11504/2017, si applicano anche in sede di modifica ex art. 9, l. n. 898/1970. Sopraggiunti, dunque, giustificati motivi che abbiano alterato la situazione considerata al momento del divorzio, il Giudice della revisione deve rivalutare la situazione, al fine di verificare se i mutamenti «giustifichino effettivamente, o no, la negoziazione del diritto all'assegno a causa della sopraggiunta indipendenza o autosufficienza economica, dell'ex coniuge beneficiario, desunta dagli indici individuati dalla stessa sentenza n. 11504/2017». Ancorché il punto non sia esplicitato in maniera lapalissiana, sembra doversi ritenere che, anche dopo la sentenza in questione, per giustificare una revisione dell'assegno divorzile, non sarà sufficiente semplicemente richiamare il noto arresto giurisprudenziale; il coniuge richiedente dovrà allegare la sopravvenienza di modificazioni fattuali permettendo così al Giudice di rivalutare la situazione, tenendo conto del principio di autonomia economica.
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