Non è necessario l’intervento chirurgico per la rettificazione di sesso all’anagrafe
23 Luglio 2015
Il caso. Ottenuta una decina d'anni prima l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico per la modificazione definitiva dei propri caratteri sessuali primari, il ricorrente aveva in seguito deciso di non sottoporsi all'intervento per paura delle eventuali complicazioni sanitarie e per il fatto che nel frattempo «aveva raggiunto un'armonia con il proprio corpo che lo aveva portato a sentirsi donna a prescindere dal trattamento anzidetto». Veniva comunque richiesta la rettificazione dei caratteri anagrafici. Il tribunale di Piacenza respingeva la domanda, ritenendo il trattamento chirurgico condizione sufficiente, ma necessaria. La Corte d'Appello di Bologna, investita del reclamo contro il diniego, disponeva una CTU, affidata a due diversi consulenti, sulle condizioni psicosessuali del reclamante. Entrambi i consulenti concordavano sul fatto che costui aveva ottenuto una consolidata modifica dei caratteri sessuali secondari con un'integrazione delle caratteristiche femminili con la sua identità psicofisica da ritenersi per lo più irreversibile. La Corte, tuttavia, respingeva il reclamo rilevando che un'interpretazione letterale dell'art. 1 l. n. 164/1982 «laddove individua il presupposto della rettificazione dell'atto di nascita nella modificazione dei caratteri sessuali tout court della persona induce a ritenere che il legislatore abbia ritenuto necessaria la modificazione sia dei caratteri sessuali primari che secondari». Avverso tale pronuncia viene proposto ricorso per cassazione.
Il mutamento di sesso è frutto di un complesso percorso individuale. La Cassazione, discostandosi dall'orientamento maggioritario di giurisprudenza e dottrina, afferma, con la sentenza n. 15138/2015, che «Il desiderio di realizzare la coincidenza tra soma e psiche è, anche in mancanza dell'intervento di demolizione chirurgica, il risultato di un'elaborazione sofferta e personale della propria identità di genere realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale. Il momento conclusivo non può che essere profondamente influenzato dalle caratteristiche individuali». Esso è il frutto di un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso, realizzato tramite i trattamenti medici e psicologici necessari, da sottoporsi a rigoroso controllo giudiziale. Il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso, infatti, deve essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento del percorso individuale tramite documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente «se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta». Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda di rettificazione di sesso da maschile a femminile proposta dal ricorrente, ordinando agli ufficiali di stato civile competenti le modifiche anagrafiche conseguenti. |