Ricongiungimento familiare anche per lo straniero unito civilmente
23 Agosto 2016
Il 5 agosto il Ministero dell'Interno ha pubblicato la circolare (prot. n. 3511) con la quale ha chiarito che, con l'entrata in vigore della legge sulle unioni civili (l. n. 76/2016), viene estesa la normativa in materia di ricongiungimento familiare (art. 29) e permesso di soggiorno (art. 30) per motivi familiari, contenuta nel cd. T.U. Immigrazione (d. lgs. n. 286/1998), anche alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Pertanto, lo straniero che regolarmente soggiorna in Italia potrà chiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare di cui all'art. 29 e ss. d. lgs. n. 286/1998 a favore del partner unito civilmente purché maggiorenne e non legalmente separato. La domanda si presenta con le normali modalità telematiche dal cittadino straniero, corredata della documentazione prevista dal T.U. Immigrazione. Permango, altresì, in vigore le disposizioni dell'art. 29 bis l. cit. per gli stranieri, titolari dello status di rifugiato o del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, uniti civilmente. La procedura di rilascio del nulla osta e conseguente ingresso del ricongiunto non subisce alcuna modifica operativa se non con riferimento all'aggiornamento della modulistica. La documentazione comprovante l'unione civile – costituita in Italia o all'estero – sarà prodotta alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana competente che, una volta verificata l'autenticità della stessa, procederà al rilascio del visto di ingresso per motivi familiari. |