Coordinatore genitoriale: il Tribunale di Milano specifica funzioni e poteri
23 Settembre 2016
Un padre ha presentato ricorso presso il Tribunale di Milano chiedendo la modifica del provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni come modificato (ad integrazione) dalla Corte d'Appello e, previa ammissione di CTU, l'affidamento condiviso della figlia minore, con regolamentazione specifica del proprio diritto di visita oltre che, qualora fosse stato confermato il collocamento della minore presso la madre, una rivalutazione dell'obbligo di contribuire al mantenimento diretto della figlia previsto a suo carico. Si è costituita in giudizio la madre, contestando le richieste avanzate dal ricorrente ed insistendo per un affidamento esclusivo della minore. In esito alla rituale comparizione personale delle parti, il Collegio ha disposto CTU psicodiagnostica sui genitori e sulla minore.
Preso atto della sussistenza in capo ad entrambi i genitori di buone risorse genitoriali tali da consigliare il permanere del regime dell'affidamento condiviso sebbene in presenza di una elevata conflittualità di coppia, il Tribunale incaricava il CTU e i CTP di valutare la possibilità di prevedere l'inserimento della figura di un coordinatore genitoriale a cui affidare un «ruolo vicario e di supporto» nella gestione di tale forma di affidamento, di aiutare i genitori nell'individuazione di soluzioni per la predisposizione delle tempistiche di frequentazione della prole con il genitore non collocatario, oltre che nell'attuazione condivisa – evitando il conflitto - delle scelte di carattere medico, scolastico ed educativo che i genitori dovranno in futuro assumere.
Nel corso della CTU la coppia genitoriale ha mostrato, infatti, di avere risorse sufficienti per aderire a un progetto di cambiamento e a nuove regole di delimitazione della conflittualità in atto, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione di un calendario di frequentazione tra padre e figlia. Proprio per la delicata fase di evoluzione della coppia e per la mai sopita conflittualità dei genitori, il Tribunale osservava che è «problema di cruciale importanza evitare che con la fine dell'attuale fase di valutazione la conflittualità si riacutizzi, con grave detrimento per la minore» e l'obiettivo è evitare che riemerga la conflittualità interna della coppia genitoriale, oltre a quello di monitorare la situazione di evoluzione e crescita della bambina.
Di qui la decisione di inserire la figura del Coordinatore genitoriale con lo specifico compito non solo di aiutare i genitori nell'attuazione del progetto di affidamento condiviso ma anche di mantenere basso il livello di conflittualità e trovare soluzioni in merito alle scelte fondamentali della vita della minore. Il Tribunale descrive, infatti, la funzione e le caratteristiche del coordinatore genitoriale ossia del «soggetto qualificato cui viene demandato il compito di prevenire il ricorso a provvedimenti giudiziali in punto di responsabilità genitoriale», facilitando la risoluzione delle dispute tra genitori altamente conflittuali in modo da ridurre l'eccessivo ricorso ad azioni giudiziarie. Il coordinatore genitoriale non ha poteri processuali: il suo compito è prevenire il conflitto o risolverlo al di fuori del processo. Il Tribunale di Milano delinea, infine, i compiti specifici del coordinatore e l'ambito del suo intervento. |