Dall’INPS chiarimenti sulla cumulabilità del congedo parentale ad ore con riposi e permessi

Redazione Scientifica
09 Novembre 2015

Il 3 novembre 2015, l'INPS ha pubblicato il messaggio n. 6704, con il quale vengono formulate alcune precisazioni circa l'incumulabilità del congedo parentale fruito con modalità oraria con altri riposi o permessi disciplinati dal testo unico in materia di maternità e paternità. Tale messaggio integra la precedente Circolare n. 152/2015.

Alla luce dell'esigenza cui risponde tale incumulabilità – conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo ad ore nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa – il documento fornisce alcune precisazioni.

Ecco la tabella riassuntiva delle compatibilità descritte:

Congedo parentale ad ore (art. 32 T.U.)

Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.)

Non compatibile

Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.)

Non compatibile

Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.)

Non compatibile

Permessi fruiti in modalità oraria per l'assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Compatibile

Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Compatibile

Tratto da www.lavoropiu.info

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