L’assegno di divorzio spetta anche se l’ex coniuge svolge attività lavorativa precaria

Redazione Scientifica
24 Febbraio 2016

Il presupposto dell'assegno divorzile non è la circostanza che l'ex coniuge si trovi in condizione tale da non potersi permettere un tenore di vita autonomo e dignitoso...

Il presupposto dell'assegno divorzile non è la circostanza che l'ex coniuge si trovi in condizione tale da non potersi permettere un tenore di vita autonomo e dignitoso, vale a dire in stato di bisogno, ma l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche.

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