L’assegno di divorzio spetta anche se l’ex coniuge svolge attività lavorativa precaria
24 Febbraio 2016
Il presupposto dell'assegno divorzile non è la circostanza che l'ex coniuge si trovi in condizione tale da non potersi permettere un tenore di vita autonomo e dignitoso, vale a dire in stato di bisogno, ma l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche. |