Il minore invia un selfie porno: diffonderlo non è reato
24 Marzo 2016
Se è il minore stesso a scattarsi foto pornografiche non è integrato il reato di cui all'art. 600 ter, comma 4, c.p. essendo a tal fine necessario che la produzione del materiale pornografico avvenga da parte di un soggetto altro e diverso dal minore utilizzato. Del tutto irrilevante è invece il fine e la presenza o meno del consenso da parte del minore “a farsi utilizzare” da altro soggetto essendo in tali ipotesi sempre configurato il reato. Nel caso all'esame della terza Sezione della Cassazione penale, gli autoscatti della minorenne erano stati dalla stessa volontariamente ceduti ad altri e da questi ceduti ad altri ancora ma entrambi i giudici di merito, a differenza di quanto sostenuto dal procuratore della Repubblica, hanno ritenuto insussistente la condotta degli imputati, in quanto, non trattandosi di minorenne “utilizzata”, mancherebbe un elemento della fattispecie delittuosa. D'accordo con quanto espresso in primo e secondo grado i giudici di legittimità ribadiscono che una diversa lettura della norma comporterebbe un'interpretazione analogica in malam partem. Il supremo Collegio, richiamando il percorso argomentativo delle Sezioni unite n. 13/2000, spiega che il fondamento dell'intera previsione contenuta nell'art. 600 ter c.p. deve essere rinvenuto nel primo comma, decisivo per l'interpretazione dei commi successivi, «il cui contenuto costituisce evidente portato della condotta per prima prevista» ed è chiaro nel punire chi utilizza, recluta o induce il minore. Pertanto tutte le condotte punite nei successivi commi hanno come presupposto l'esistenza di un soggetto a monte che abbia prodotto il materiale medesimo impiegando come mezzo il minore .
Tratto da “www.ilpenalista.it” |