Omesso versamento del mantenimento ai figli: è reato anche se i genitori non sono sposati
24 Maggio 2017
La Corte d'appello di Milano ha confermato parzialmente la condanna inflitta all'imputato dal Giudice di primo grado in relazione al reato di cui all'art. 3 l. n. 54/2006 per aver omesso, a volte solo in parte, di corrispondere il contributo mensile disposto dal Tribunale per i minorenni in favore delle figlie minori, nate da una relazione extraconiugale. Avverso tale sentenza, l'uomo ha presentato ricorso per cassazione.
In via preliminare, la Suprema Corte precisa che non è condivisibile l'orientamento seguito dalla recente sentenza Cass. 7 dicembre 2016, n. 2666 (v. V. Ventura, Violazione degli obblighi di mantenimento del figlio. La Cassazione distingue tra matrimonio e convivenza, in ilPenalista.it) secondo cui il reato di omesso versamento dell'assegno periodico previsto ex art. 12-sexies l. n. 898/1970 (richiamato dall'art. 3 l. n. 54/2006) si configura esclusivamente in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio mentre in caso di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza può solo configurarsi il reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p.. In tal modo, infatti, si giungerebbe ad una «differenziazione priva di reale motivazione sottostante», in contrasto con la tendenza perequativa dei più recenti interventi legislativi e di dubbia conformità sul piano della legittimità costituzionale, poiché si accorderebbe una più ampia e severa tutela penale in favore dei figli di genitori coniugati rispetto a quelli nati fuori dal matrimonio. Deve, pertanto, concludersi per l'applicabilità della tutela penale più rigorosa prevista dall'art. 3 l. n. 54/2006 sia ai figli nati da genitori coniugati che a quelli nati fuori dal matrimonio. |